Sez. 2 - , Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019 (Rv. 652433 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Prova per testi - Ammissibilità.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)