Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 234 del 2016
Massime (1)
Massima n. 39072
- Procedimento civile
- Opposizione a decreto di liquidazione di spese di giustizia
- Soppressione, ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2011, del termine perentorio di venti giorni dall'avvenuta comunicazione
- Denunciata insussistenza di alcun termine impugnatorio
- Premessa interpretativa superata da precedente sentenza interpretativa di rigetto
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni (principale e subordinata) di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate dal Tribunale ordinario di Trani in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost. La premessa interpretativa da cui muove il rimettente è già stata superata mediante pronuncia di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identiche questioni, rilevando come il termine per la proposizione dello speciale procedimento di opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure sottoposte alle regole del "rito sommario", al cui schema base l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha ricondotto il procedimento di cui trattasi. (Precedente specifico citato: sentenza n. 106 del 2016).
Norme impugnate
- art. 34, comma 17, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
- art. 15, comma 2, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 24 Cost.
- art. 76 Cost.
- art. 54, comma 4, legge 18 giugno 2009, n. 69
- art. 111, comma 7, Cost.
- art. 54, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Tribunale ordinario di Trani nel procedimento civile vertente tra P. A. e P. D. ed altra, con ordinanza del 20 giugno 2015, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2016.
Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario di un giudice di pace, l'adito Tribunale ordinario di Trani - premesso che il ricorso dell'opponente era stato proposto oltre il termine perentorio (di «venti giorni dall'avvenuta comunicazione») di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo A) - ha reputato, di conseguenza, rilevante ed ha per ciò sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), «per contrasto con l'art. 76 Cost., ed in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, commi 1 e 4, ovvero per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 7, nella parte in cui ne discende[rebbe] non essere più previsto che il ricorso disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, è proposto entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione»;
che, nell'argomentare la non manifesta infondatezza di siffatta (duplice) questione, il rimettente - dopo aver trascritto il contenuto della precedente ordinanza della Corte di cassazione, sezione terza civile, del 1° aprile 2015, n. 216, che aveva già denunciato la medesima normativa in riferimento agli stessi parametri costituzionali - si è limitato a dichiarare «condivisibili [i] profili, principale e subordinato, indicati nella motivazione [...] della Corte di cassazione». La quale aveva, appunto, prospettato che la soppressione del termine decadenziale (di proponibilità dell'opposizione) nel testo dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, eccedesse dall'ambito della delega di cui all'art. 54 della legge n. 69 del 2009 o violasse, «in via chiaramente subordinata», gli artt. 3, 24 e 111 Cost.;
che, in questo giudizio, non vi è stata costituzione di parte, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 106 del 2016, questa Corte ha già dichiarato non fondata, sotto entrambi i profili, condivisi (e letteralmente riproposti) dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011;
che, in detta sentenza, è stato, infatti, rilevato come la riconduzione, dello speciale procedimento di opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia, allo schema base del "rito sommario", e la sua sottoposizione alle correlative regole - quale, appunto, disposta dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - comporti che «il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario»;
che resta, con ciò, superata la premessa, da cui muoveva ogni censura formulata dalla Corte di legittimità, per cui l'opposizione in esame, nel testo del novellato art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, risultasse ora «sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die»;
che le odierne questioni (principale e subordinata) di legittimità costituzionale, stante la testuale loro identità rispetto a quelle oggetto della richiamata sentenza n. 106 del 2016, vanno, quindi, dichiarate manifestamente infondate.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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