Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 18 maggio 1962, causa 13/60
Epigrafe
Nella causa introdotta da :
1) «Geitling» Ruhrkolilen-Verkaufsgesellschaft m.b.H.,
con sede in Essen, rappresentata dai suoi amministratori,
2) «Mausegatt» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft m.b.H.,
con sede in Essen, rappresentata dai suoi amministratori,
3) «Präsident» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft m.b.H.,
con sede in Essen, rappresentata dai suoi amministratori,
4) le imprese minerarie del bacino della Ruhr,
affiliate ai tre predetti uffici di vendita e da questi rappresentate, che agiscono contemporaneamente nella loro qualità di affiliate alla costituenda «Ruhrkohle-Verkaufsgesellschaft m.b.H.» :
Gewerkschaft Auguste Victoria,
Marl-Hüls,
Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft
Steinkohlenbergwerk Graf Bismarck,
Gelsenkirchen,
Concordia Bergbau-Aktiengesellschaft,
Oberhausen,
Hütten- und Bergwerke Rheinhausen Aktiengesellschaft,
Essen,
Bergwerksgesellschaft Dahlbush,
Gelsenkirchen,
Emscher-Lippe Bergbau-Aktiengesellschaft,
Datteln,
Essener Steinkohlenbergwerke Aktiengesellschaft
in Vertretung der Mannesmann Aktiengesellschaft,
Essen,
Ewald-Kohle Aktiengesellschaft,
Recklinghausen,
Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Haus Aden,
Recklinghausen,
Il seder Hütte, Steinkohlenbergwerke Friedrich der Grosse,
Herne,
Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich Aktiengesellschaft,
Kamp-Lintfort, Krs. Moers,
Harpener Bergbau-Aktiengesellschaft,
Dortmund,
Heinrich Bergbau Aktiengesellschaft,
Essen-Kupferdreh,
Steinkohlenbergwerk Heinrich Robert Aktiengesellschaft,
Herringen b. Hamm,
Bergwerksgesellschaft Hibernia Aktiengesellschaft,
Herne,
Hoesch Aktiengesellschaft,
Dortmund,
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft,
Essen,
Hansa Bergbau Aktiengesellschaft,
Dortmund,
Carolinenglück Bergbau Aktiengesellschaft,
Bochum,
Graf Moltke Bergbau Aktiengesellschaft,
Gelsenkirchen,
Hamborner Bergbau Aktiengesellschaft,
Duisburg-Hamborn,
Friedrich Thyssen Bergbau Aktiengesellschaft,
Duisburg-Hamborn,
Gewerkschaft Alte Haase,
Sprockhövel,
Klöckner-Bergbau Königsborn-Werne Aktiengesellschaft,
Unna-Königsborn,
Langenbrahm Steinkohlenbergbau Aktiengesellschaft,
Essen,
Bergbau Aktiengesellschaft Lothringen,
Bochum,
Steinkohlenbergwerk Mansfeld G.m.B.H.,
Bochum-Langendreer,
Märkische Steinkohlengewerkschaft,
Hessen b. Hamm,
Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes Aktiengesellschaft,
Essen,
Hüttenwerk Oberhausen Aktiengesellschaft,
Oberhausen,
Niederrheinisch Bergwerks-Aktiengesellschaft,
Düsseldorf,
Gewerkschaft Petrus Segen,
Niederstüter ü/Hattingen,
Rheinpreussen Aktiengesellschaft für Bergbau und Chemie,
Homberg/Niederrhein,
Rheinstahl Bergbau Aktiengesellschaft,
Essen,
Gebrüder Stumm Gesellschaft mit beschränkter Haftung Zeche Minister Achenbach,
Brambauer/Westfalen,
Klöckner-Werke, Aktiengesellschaft, Bergbau Victor-Ickern,
Castrop-Rauxel,
Bergwerksgesellschaft Walsum mit beschränkter Haftung,
Walsum/Niederrhein,
Steinkohlenbergwerk Westfalen, Aktiengesellschaft,
Ahlen,
parti ricorrenti,
rappresentate dagli avvocati Werner von Simson e Hans Hengeler, entrambi del Foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto a Lussemburgo-Bertrange, nello studio dell'avv. Werner von Simson,
con l'intervento adesivo del Land Renania Settentrionale-Westfalia.
rappresentato dal suo Ministro per l'Economia ed i Trasporti, assistito dal prof. Joseph H. Kaiser, Ordinario dell'Università di Friburgo in Brisgau, con domicilio eletto a Lussemburgo-Bertrange nello studio dell'avv. Werner von Simson,
contro
l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
parte convenuta,
con domicilio eletto nei propri uffici,
Place de Metz 2,
rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Heinrich Matthies, in qualità di agente,
assistito dal prof. Ernst Joachim Mestmaecker, Ordinario nell'Università di Saarbrücken,
causa avente per oggetto l'annullamento della decisione 16-60 emanata dall'Alta Autorità il 22 giugno 1960 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 47 del 23 luglio 1960) e con la quale fu alle ricorrenti negata l'autorizzazione d'istituire un unico ufficio di vendita, la «Ruhrkohle Verkaufsgesellschaft m.b.H.», per lo smercio dei loro prodotti carboniferi.
LA CORTE
composta dai signori
A. M. Donner, Presidente,
O. Riese e J. Rueff (relatore), presidenti di Sezione,
Ch. L. Hammes e R. Rossi, giudici;
Avvocato generale : K. Roemer,
Cancelliere : A. Van Houtte.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Il 19 febbraio 1959 l'Alta Autorità adottava la decisione 17-59 — pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 7 marzo 1959 (p. 279 e segg.) — con la quale dichiarava incompatibile col Trattato C.E.C.A. l'istituzione di un'unica organizzazione di vendita per tutte le imprese minerarie del bacino della Ruhr. Con lettera del 21 febbraio 1959 il Presidente dell'Alta Autorità confermava questa presa di posizione.
paragrafo 3
In un'assemblea tenuta il 17 maggio 1960, le imprese minerarie del bacino della Ruhr concordavano di vendere una parte della loro produzione, a partire dal 1o luglio 1960, attraverso un unico organo di vendita, la «Ruhrkohle Verkaufsgesellschaft m.b.H.».
paragrafo 4
Con domanda del 20 maggio 1960 questi accordi e le delibere ad essi connesse venivano presentate all'Alta Autorità per l'approvazione a cura delle imprese all'uopo designate.
paragrafo 5
Con decisione 16-60 del 22 giugno 1960, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1960 (p. 1014 e sgg.), l'Alta Autorità respingeva detta domanda. La menzionata decisione 16-60 costituisce l'oggetto dell'attuale ricorso, che è stato depositato nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1960.
paragrafo 6
Con ordinanza 3 maggio 1961 la Corte ha ammesso l'intervento in causa del Land Renania — Westfalia.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di
paragrafo 2
«1o annullare la decisione dell'Alta Autorità 16-60, in data 22 giugno 1960 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 47 del 23 luglio 1960, p. 1014 e segg.) ;
2o porre le spese di causa a carico dell'Alta Autorità».
paragrafo 3
La convenuta ha chiesto
paragrafo 4
«— che il ricorso sia respinto perchè infondato e
— le spese del giudizio poste a carico delle ricorrenti».
paragrafo 5
l'interveniente ha chiesto alla Corte di
paragrafo 6
«1o annullare la decisione dell'Alta Autorità 16-60, in data 22 giugno 1960 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 47 del 23 luglio 1960, p. 1014 e segg.);
2o porre le spese a carico dell'Alta Autorità».
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 1. Violazione di forme essenziali › a) Difetto di motivazione in relazione all'art. 65, n. 2 a) e b) del Trattato
paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che i motivi esposti al n. 7 della decisione 16-60 sono inadeguati a dimostrare che il progettato accordo non soddisfa le condizioni poste dall'art. 65, n. 2, a) e b). Per poter basare il proprio rifiuto sull'art. 65, n. 2, a) e b) del Trattato, l'Alta Autorità avrebbe dovuto spiegare particolareggiatamente in quale misura e per quali motivi il miglioramento della produzione e della distribuzione, perseguito con l'istituzione dell'organizzazione di vendita in comune di cui all'accordo sottoposto ad approvazione, avrebbe potuto essere raggiunto, a condizioni altrettanto favorevoli, limitando in minor misura la concorrenza.
paragrafo 2
I soli punti di riferimento per riconoscere i motivi che hanno indotto l'Alta Autorità a ritenere quanto da essa affermato a proposito dell'art. 65, n. 2, a) e b) sarebbero costituiti dalle espressioni «mezzi considerevoli» e «centralizzazione». Queste dimostrerebbero che l'Alta Autorità ravvisa nell'organizzazione di vendita in comune un'indesiderabile concentrazione di poteri.
paragrafo 3
L'Alta Autorità riferirebbe gli argomenti della ricorrente in modo incompleto e spesso erroneo.
paragrafo 4
Sarebbe impossibile risolvere la questione se un'intesa implichi restrizioni maggiori di quanto richiesto dal suo scopo prima di aver chiaramente stabilito quali scopi utili, ai sensi del n. 2, a), essa consenta di raggiungere. Sulla lettera b) l'Alta Autorità non si sarebbe pronunziata in modo definitivo.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che, secondo il Trattato, i soli effetti utili atti a giustificare un'intesa per la vendita o l'acquisto in comune sono il miglioramento della distribuzione o della produzione. Le ricorrenti non avrebbero dimostrato la fondatezza del loro assunto, secondo il quale il progettato cartello implicava vantaggi per la produzione. L'Alta Autorità non sarebbe inoltre stata in grado di comprendere come un'organizzazione di vendita comune a tutte le imprese della Ruhr potesse contribuire in misura rilevante al miglioramento della distribuzione. Sarebbe perciò stato superfluo per essa esaminare se l'intesa comportasse restrizioni maggiori di quanto richesto dal suo scopo.
paragrafo 6
L'Alta Autorità non sarebbe nemmeno stata tenuta a pronunziarsi su tutti gli argomenti svolti nella domanda di autorizzazione: essa dovrebbe unicamente motivare la propria decisione, non già refutare le opinioni diverse dalle sue. (sentenza 4-54, Racc. I, p. 198; sentenza 6-54, ibid. p. 222; sentenza 2-56, Racc. III, p. 36).
paragrafo 7
Soprattutto, l'Alta Autorità non si sarebbe pronunziata in modo definitivo sulle condizioni per l'autorizzazione poste dal n. 2, a) e b) in quanto sarebbe stato chiaro che l'intesa era in contrasto col n. 2, c).
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 1. Violazione di forme essenziali › b) Difetto di motivazione in relazione all'art. 65, n. 2, c) del Trattato, in ispecie per quanto riguarda l'asserito potere di determinare i prezzi dell'organizzazione di vendita per il carbone della Ruhr
paragrafo 1
a) Secondo le ricorrenti, l'Alta Autorità non avrebbe tenuto sufficientemente conto «dell'aspetto qualitativo del potere di determinare i prezzi». Essa lo avrebbe inferito semplicemente da determinate percentuali, cioè dalla circostanza che le ricorrenti hanno collocato l'80 % delle loro vendite complessive nella Repubblica federale ed hanno coperto il 73,1 % del consumo tedesco di carbone, come pure dal fatto che le loro vendite nella Repubblica federale, rispetto alle vendite nel mercato comune, rappresentano il 53 % per il carbone ed il 48,5 % per il coke di carbone. Con ciò si sarebbe palesemente travisato il concetto di «potere di determinare i prezzi». L'esistenza di tale potere non potrebbe in alcun caso essere accertata mediante semplici dati numerici.
La convenuta sostiene che, partendo dalle cifre menzionate, si deve giungere alla conclusione che le imprese di cui trattasi sono in grado di determinare i prezzi sul mercato. Al n. 12 della motivazione, qui criticato dalle ricorrenti, l'Alta Autorità avrebbe in primo luogo esaminato i vari aspetti della questione e quindi riassunto in una «valutazione generale» il complesso di tutti gli elementi rilevanti.
b) Le ricorrenti assumono che l'Alta Autorità ha perso di vista il fatto che la questione relativa al potere di determinare i prezzi non può essere risolta con riguardo alla situazione esistente in un determinato anno; l'Alta Autorità si sarebbe basata unicamente sull'anno 1969. La situazione del mercato e l'effettivo stato della concorrenza si potrebbero invece giudicare solo con riferimento ad un periodo più lungo. Se l'Alta Autorità avesse seguito questo metodo, sarebbe giunta alla conclusione che la posizione concorrenziale del carbone in generale e del carbone della Ruhr in ispecie peggiora di anno in anno, soprattutto a causa del costante aumento del consumo di petrolio nella Repubblica federale.
La convenuta ribatte che il 1959, anno sul quale ci si è soprattutto basati nella decisione impugnata, è stato finora il più sfavorevole per quanto riguarda la situazione di mercato del carbone. La circostanza che sia stato preso in considerazione quell'anno rappresenterebbe perciò soltanto un vantaggio per le ricorrenti. Inoltre, al momento dell'adozione della decisione, il 1959 era l'ultimo anno decorso.
L'ulteriore andamento non sarebbe del tutto nel senso previsto dalle ricorrenti, dato che già nel 1960 si delineerebbe nel bacino della Ruhr un certo equilibrio fra produzione, occupazione e vendite; ne sarebbero indizio le minori perdite di produzione in conseguenza degli orari lavorativi ridotti e la diminuzione delle scorte presso le miniere.
Gli argomenti delle ricorrenti relativi alla concorrenza del petrolio avrebbero scarso valore. Il consumo di petrolio rispetto al consumo complessivo di energia sarebbe infatti minore nella Repubblica federale che negli altri paesi della Comunità produttori di carbone.
c) Le ricorrenti deducono che :
L'Alta Autorità ha palesemente travisato il concetto di «potere di determinare i prezzi» e di conseguenza trascurato di effettuare gli opportuni accertamenti di fatto.
L'Alta Autorità non è in grado di dimostrare che l'intesa attribuisca il potere di determinare i prezzi indipendentemente dall'andamento del mercato.
Già la circostanza che i listini della Ruhr sono da anni inferiori ai costi e quasi per tutte le voci i più bassi nel mercato comune dimostra che essi non sono fissati arbitrariamente, bensì in concorrenza col carbone di altri bacini del mercato comune e col carbone di paesi terzi.
L'Alta Autorità sostiene che un'organizzazione comune di vendita potrebbe perequare i minori ricavi provocati dalle misure intese a controbattere la concorrenza ed inoltre scegliere per le consegne la miniera più favorevolmente ubicata. La possibilità di sopportare perdite dipende, invece, non già dalle vendite, ma dalla struttura dei costi e dalla robustezza dell'impresa, mentre il miglioramento della distribuzione in seguito alla scelta accurata del fornitore non ha nulla e che vedere con il potere di determinare i prezzi.
La convenuta oppone che tale questione è del tutto inconferente per l'attuale controversia: vale tuttavia la pena di rilevare le contraddizioni delle ricorrenti e di rettificare taluni dati. La convenuta sottolinea in ispecie che i prezzi del carbone hanno tendenza all'aumento, mentre quelli del petrolio sono in declino.
La circostanza che il cartello non sia in condizioni di aumentare i prezzi non significherebbe che non ha la possibilità di determinare i prezzi, ma dimostrerebbe semplicemente che il cartello ha già completamente spiegato la propria influenza e che l'attuale livello dei prezzi si deve attribuire all'esistenza ed al potere del cartello. Qualsiasi situazione di predominio sul mercato, non escluso il monopolio, ha inevitabilmente dei limiti.
d) Le ricorrenti sostengono che l'Alta Autorità ha commesso anche errori specifici; accertando in modo inesatto o incompleto singole circostanze si sarebbe posta in contraddizióne con la sua Ottava relazione generale sull'attività della Comunità; fra l'altro avrebbe travisato i seguenti fatti :
la concorrenza del carbone belga e olandese, soprattutto nella Germania meridionale, e la circostanza che le forniture di carbone effettuate dalla Ruhr nei Paesi Bassi avvengono da qualche tempo a prezzi allineati su quelli olandesi;
la concorrenza fra il carbone della Ruhr e quello dei restanti bacini tedeschi come pure la circostanza che i bacini tedeschi e quelli stranieri sono rimasti insensibili di fronte alle variazioni di prezzo recentemente effettuate nella Ruhr;
il peso di vari dati relativi alla concorrenza del carbone di paesi terzi;
la stessa Alta Autorità ha constatato che, il carbone è soggetto alla crescente concorrenza del petrolio: come può questa circostanza spiegarsi qualora si ammetta il potere di determinare i prezzi? È vero che la concorrenza del petrolio colpisce in diversa misura le varie categorie e pezzature di carbone; tuttavia queste sono ampiamente interdipendenti, giacchè i singoli combustibili sòlidi sono in larghissima misura intercambiabili fra loro ;
l'Alta Autorità non ha. affatto preso in considerazione taluni aspetti dell'andamento della concorrenza fra carbone e petrolio.
L'interveniente critica il comportamento incoerente dell'Alta Autorità la quale non avrebbe tratto le dovute conseguenze dalla propria Nona relazione generale e dalle dichiarazioni fatte dal suo Presidente all'Assemblea Parlamentare Europea l'8 maggio 1960. L'Alta Autorità non avrebbe inoltre tenuto sufficientemente conto dei pareri espressi dagli esperti e dai sindacati, ed altresì delle esigenze di carattere sociale.
La convenuta ribatte su questi punti nei seguenti termini :
L'Alta Autorità parte dal principio che il mercato comune è basato sul' gioco normale della concorrenza. Il problema essenziale è se in materia di prezzi la pressione della altre imprese della Comunità sulle imprese del bacino della Ruhr sia così forte da impedire ormai a queste ultime di determinare autonomamente i propri listini per la loro principale zona di vendita.
Non costituisce affatto una contraddizione l'ammettere la concorrenza del carbone di paesi terzi ed al tempo stesso la possibilità di determinare i prezzi.
La tesi delle ricorrenti secondo la quale anche un limitato volume d'importazioni può influire sul livello dei prezzi si risolve chiaramente nell'assunto che un cartello che domina il mercato deve essere autorizzato qualora la sua posizione sia minacciata da un 5 o 10 % di outsiders. I richiami all'Ottava relazione generale sono fuori luogo: anche in caso di crisi strutturale, il Trattato non prevede alcun «cartello contro la crisi strutturale» che consenta di superarla; l'intesa progettata non si propone affatto tale scopo, giacchè non implica piani intesi a ridurre la capacità produttiva.
Il voler ravvisare nei provvedimenti di politica commerciale la prova della circostanza che la Ruhr non ha la possibilità di determinare i prezzi significa un ritorno alla tesi secondo la quale l'Alta Autorità ed i Governi non avrebbero il diritto di intervenire qualora i cartelli fossero in grado di raggiungere gli scopi del Trattato.
Le ampie argomentazioni relative al petrolio non sono pertinenti. Nella motivazione della decisione impugnata l'Alta Autorità ha espressamente riconosciuto l'esistenza di una forte e crescente concorrenza del petrolio. È inoltre pacifico che questa concorrenza colpisce in diversa misura le varie categorie di carbone.
Il coke di carbone sembra immune dalla concorrenza del petrolio. I suoi prezzi continuano a salire e sono aumentati, anche nel 1960. La generale riduzione della produzione è stata meno avvertibile per il coke di carbone che per le restanti categorie. Le miniere della Ruhr hanno arizi prodotto nel 1960 l'1. % di coke in più rispetto all'anno precedente. Oltracciò le scorte presso le miniere sono diminuite e le statistiche dimostrano che il coke d'alto forno e quello da fonderia sono del tutto insensibili alla concorrenza del petrolio. Anche l'asserita tendenza della siderurgia a produrre direttamente il coke di cui ha bisogno non trova conferma nelle cifre: il coke prodotto dai siderurgici rappresenta da anni un pò meno del 10 % della produzione complessiva nella Repubblica federale.
Per «determinate pezzature di antracite» è molto, significativo che le ricorrenti abbiano chiesto l'autorizzazione a concludere accordi, in materia di perequazione dell'occupazione, nei quali si tiene conto della circostanza che per l'antracite di cui trattasi non vi sono difficoltà di smercio bensì una domanda che spesso non si può soddisfare.
e) Le ricorrenti assumono che la «Ruhrkohle Verkaufsgesellschaft m.b.H.» non ha alcun potere di determinare i prezzi in quanto non può scegliere liberamente i prezzi di una parte rilevante delle proprie vendite. Quella certa influenza sui prezzi inevitabilmente connessa al sorgere di un'organizzazione di vendita in comune, la quale fa cessare la concorrenza fra membri del cartello, non avrebbe nulla a che vedere con la questione se il cartello come tale abbia effettivamente il potere di determinare i prezzi dei prodotti che vende. L'influenza dell'organizzazione di vendita in comune sui prezzi, non si potrebbe equiparare, nè al predominio sul mercato nè al potere di determinare i prezzi ai sensi dell'art. 65, n. 2, c). (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nelle cause riunite da 36 a 38-59). Nella specie, ci si troverebbe di fronte ad un'intesa vietata soltanto qualora la Ruhrkohle Verkaufsgesellschaft non fosse esposta ad alcuna effettiva concorrenza.
La convenuta pone in rilievo la distinzione tra «fissazione» e «determinazione» dei prezzi. Oltracciò, alcuni dati numerici costituirebbero di per sè una motivazione, senza bisogno di ulteriori commenti; l'80 % delle vendite complessive delle ricorrenti sarebbe destinato alla Repubblica federale ed il 73,1 % del consumo , tedesco di carbone sarebbe coperto dalle imprese del bacino della Ruhr. Queste cifre fanno presumere che sul mercato tedesco vi sia la possibilità di determinare autonomamente i prezzi. Spetterebbe quindi alle ricorrenti fornire la prova che un'effettiva concorrenza esista.
f) Le ricorrenti assumono essere incontestabile che per una parte «sostanziale» dei prodotti di cui trattasi non esistono intese nel mercato comune.
Come già detto, non si avrebbe un'intesa vietata in quanto mancherebbe l'elemento qualitativo. Sarebbe comunque opportuno soffermarsi, in via subordinata, sull'interpretazione degli aspetti quantitativi. In primo luogo i dati esposti dall'Alta Autorità sarebbero sotto molti aspetti incerti ed avrebbero valore soltanto approssimativo, donde la possibilità di errori soprattutto per quanto riguarda il coke. L'Alta Autorità non avrebbe poi dovuto tener conto delle quantità riservate, cioè delle vendite effettuate direttamente dalle miniere senza l'intervento dell'organizzazione di vendita in comune, quali ad esempio tutte le consegne destinate a coprire il fabbisogno dell'impresa di cui la miniera costituisce una parte, ed altresì le consegne ad imprese collegate. Queste quantità non sarebbero soggette al controllo dell'organizzazione di vendita in comune, non giungerebbero sul mercato e non ostacolerebbero la concorrenza.
Nella sua decisione l'Alta Autorità non avrebbe chiarito che cosa intendesse precisamente per «parte sostanziale» dei «prodotti di cui trattasi» e perchè a suo parere si dovesse ritenere, in base alle cifre indicate, che l'intesa controllasse effettivamente una «parte sostanziale» dei prodotti in discorso nel mercato comune.
L'Alta Autorità non spiegherebbe perchè l'espressione «prodotti di cui trattasi». non si debba piuttosto interpretare come l'offerta complessiva sul mercato comune di fonti primarie di energia.
Circa l'esattezza delle cifre indicate nella motivazione, la convenuta afferma che esse rendono possibile un giudizio di valore ed indicano l'ordine di grandezza. Le stesse ricorrenti ammetterebbero che qualsiasi calcolo del genere contiene numerosi elementi d'incertezza. I dati esposti nella decisione e nelle comparse sarebbero stati rilevati dall'Istituto statistico delle Comunità europee o da enti ufficiali tedeschi.
Non sarebbe esatto che il «consumo proprio» diverso dall'autoconsumo della miniera e le consegne ad imprese collegate non devono essere prese in considerazione in quanto non influiscono sul mercato e sulla concorrenza. Il cartello fisserebbe infatti le «definizioni, norme e condizioni dell'autoconsumo dell'impresa» e ne controllerebbe l'osservanza. Questo sistema permetterebbe al cartello di controllare le vendite e di determinare i prezzi.
Andrebbe rilevato che le consegne attraverso il cartello a titolo di autoconsumo dell'impresa, anche se sottratte alla concorrenza, rientrano pure nei reciproci rapporti economici. La politica dei prezzi e delle vendite del cartello potrebbe spingere le imprese a rifornirsi a titolo di autoconsumo. L'effetto delle delibere del cartello in materia di prezzi si estenderebbe quindi anche a tutte le. consegne a titolo di autoconsumo dell'impresa.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione del Trattato › a) Trasgressione dell'art. 65, n. 2, a) e b)
paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che l'Alta Autorità avrebbe ammesso la presenza dei requisiti posti per l'autorizzazione dall'art. 65, n. 2, a), ma avrebbe scelto un punto di partenza inesatto per l'ulteriore esame. Non sarebbe cioè possibile risolvere la questione se un'intesa implichi restrizioni maggiori di quanto il suo scopo richieda, prima di aver chiarito quali scopi utili ai sensi dell'art. 65, n. 2, a) essa permetta di raggiungere attualmente ed in avvenire.
paragrafo 2
L'inadeguatezza della motivazione sarebbe tale da costituire al tempo stesso violazione del dovere — imposto all'Alta Autorità dal Trattato — di esaminare d'ufficio tutti gli elementi rilevanti.
paragrafo 3
Gli unici punti di riferimento per comprendere l'iter logico seguito dall'Alta Autorità nell'interpretare l'art. 65, n. 2, b) consisterebbero nelle espressioni «mezzi considerevoli» e «centralizzazione» (n. 7, 5o e 6o comma della decisione impugnata). Questi accenni farebbero comunque comprendere che l'Alta Autorità ravvisa nell'organizzazione di vendita in comune un'indesiderabile concentrazione di poteri.
paragrafo 4
Il testo francese dell'art. 65, n. 2, b) mostrerebbe inoltre chiaramente che questa disposizione riguarda i rapporti fra l'intesa ed i suoi membri, non già quelli fra l'intesa ed i rimanenti operatori sul mercato. Questi ultimi sarebbero disciplinati dall'art. 65, n. 2, c). Tale interpretazione troverebbe conferma nell'art. 85, § 3 a) del Trattato C.E.E. il quale rivela chiaramente lo scopo perseguito pure dall'art. 65, n. 2, b), cioè quello di limitare al puro indispensabile le restrizioni imposte dalle intese ai loro membri.
paragrafo 5
In via subordinata le ricorrenti assumono che, comunque si voglia interpretare l'art. 65, n. 2, b) cioè anche tenendo conto degli effetti prodotti dall'intesa sul mercato, non sarebbe nella specie possibile accertare anche una sola restrizione non giustificata da scopi che l'art. 65, n. 2, a) considera legittimi.
paragrafo 6
Secondo la convenuta, la tesi secondo la quale essa avrebbe ammesso che le condizioni per l'autorizzazione poste dall'art. 65, n. 2, a) erano soddisfatte, andrebbe chiarita e sarebbe accettabile solo con restrizioni.
paragrafo 7
Quanto all'asserita trasgressione dell'art. 65, n. 2, b), la convenuta sostiene che :
paragrafo 8
Non è dato vedere in qual modo un intesa relativa all'acquisto ed alla vendita in comune possa contribuire al miglioramento della produzione.
L'Alta Autorità non ha potuto constatare che un'organizzazione di vendita unica fosse essenziale per ottenere un considerevole miglioramento della distribuzione. Tale questione avrebbe dovuto essere sottoposta ad attento esame unicamente qualora si fosse trattato di un'intesa autorizzabile. Essendo vero il contrario, l'Alta Autorità non ha risolto le questioni poste dall'art. 65, n. 2, b).
La lettera b) non riguarda soltanto i rapporti interni fra membri del cartello. Si veda in proposito la sentenza 15 luglio 1960 nelle cause 36, 38 e 40-59. La citata sentenza dimostra che il richiamo all'art. 85 del Trattato C.E.E. è infondato. Il «carattere più restrittivo» di cui all'art. 65, n. 2, b) riguarda le limitazioni della concorrenza,' le quali sono tanto più importanti, quanto maggiore è il numero delle imprese che coordinano il loro comportamento sul mercato.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione del Trattato › b) Trasgressione dell'art. 65, n. 2, c). › a) Generalità
paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che, nell'interpretare l'art. 65, n. 2, c), ci si deve far guidare dagli obiettivi generali del Trattato; esso avrebbe lo scopo di evitare l'«eccessiva» limitazione della concorrenza qualora un'intesa corrispondente ai requisiti dell'art. 65, n. 2 a) e b) fosse in grado di produrre vantaggi.
paragrafo 2
L'art. 65, n. 2, c), in quanto, attribuisce all'Alta Autorità la facoltà di negare l'autorizzazione ad un'intesa — a determinate condizioni — anche qualora questa sia in grado di contribuire in misura rilevante al miglioramento della produzione o della distribuzione, rappresenterebbe un'eccezione alla regola secondo la quale le intese «utili» ai sensi delle lettere a) e b) vanno autorizzate. Sarebbe principio generale d'interpretazione che una norma la quale fa eccezione ad una regola va interpretata restrittivamente (Sentenza 7-56 e da 3 a 7-57, Racc. III, p. 115).
paragrafo 3
Le ricorrenti espongono la propria interpretazione dell'art. 65, n. 2, c), ricavando da detta disposizione quattro requisiti. Esse sottolineano con enfasi che le dimensioni dell'intesa (criterio quantitativo) hanno rilievo soltanto nei casi in cui sia stato possibile constatare che l'intesa stessa è in grado di esercitare sul mercato un'azione di una determinata efficacia (criterio qualitativo). Sarebbe particolarmente significativo il confronto con l'art. 85, n. 3, b) del Trattato C.E.E., posto che questo avrebbe pure lo scopo d'impedire il predominio sul mercato basato sulla concentrazione di potere economico e sull'eliminazione della concorrenza. Un cartello potrebbe esercitare sul mercato un'influenza decisiva solo qualora il mercato stesso, in conseguenza della costituzione del cartello e del potere di questo — a carattere monopolistico — di determinare i prezzi, fosse già «in larga misura sottratto alla normale influenza della domanda e dell'offerta». Il testo francese del Trattato, la giurisprudenza antitrust americana, numerosi autori e vari lavori parlamentari relativi alla ratifica del Trattato suffragherebbero tale interpretazione.
paragrafo 4
L'Alta Autorità considererebbe invece l'influenza sul mercato di un cartello di vendita (nn. 9 c 10 della decisione impugnata) unicamente sotto l'aspetto quantitativo, pur avendo occasionalmente l'apparenza di essere di diverso avviso. (n. 11 della decisione impugnata e soprattutto decisione 44-59).
paragrafo 5
Detta interpretazione dell'art. 65, n. 2, c) sarebbe in contrasto con il Trattato.
paragrafo 6
La convenuta sostiene che le tesi giuridiche delle ricorrenti e dell'interveniente separano artificiosamente l'art. 65, n. 2, c) dal contesto e ne travisano il significato. A loro parere, tale articolo esigerebbe che l'organizzazione di vendita in comune non fosse in grado di spadroneggiare sul mercato dell'energia. Tale interpretazione renderebbe l'art. 65 praticamente privo di oggetto: l'Alta Autorità potrebbe ad esempio autorizzare un cartello fra tutti i produttori di carbone della Comunità, il che sarebbe assurdo. Anche il richiamo agli obiettivi generali del Trattato andrebbe esaminato con particolare cautela. Nessuna disposizione del Trattato permetterebbe di affermare che le intese siano autorizzáte ad arrogarsi i poteri della Comunità, privandone l'Alta Autorità. L'esatta posizione delle intese non si potrebbe inferire dagli artt. 2 e 3 del Trattato, bensì unicamente dall'art. 65. La regola sarebbe : «L'eliminazione della concorrenza ad opera di intese, di per sé considerata, è illegittima, vietata e nulla .»
paragrafo 7
L'art. 65, n. 2, c) non costituirebbe un'eccezione. La regola sarebbe l'interdizione delle intese e l'autorizzázione delle stesse, l'eccezione.
paragrafo 8
Oggetto dell'art. 65, n. 2, e) non sarebbe già il pericolo astratto o concreto di trasgressioni degli obiettivi del Trattato, bensì la misura della restrizione della concorrenza, di per sé considerata. Il contrasto, secondo il Trattato chiaramente insanabile, col. principio della concorrenza condurrebbe alla assoluta interdizione delle intese che ricadano sotto l'art. 65, n. 2, c). L'autorizzazione in via eccezionale di un accordo di cartello non potrebbe essere assolutamente concessa qualora l'intesa fosse in grado d'influire su una «parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi», posto che in tal caso il mercato si troverebbe sottratto alla concorrenza in misura tale da doversi ritenere superato il limite assoluto posto all'attività delle intese sul mercato.
paragrafo 9
Si può certo considerare questa disposizione come di carattere «quantitativo», ma non si potrebbe perdere di vista che essa limita unicamente la misura della restrizione della concorrenza, la quale dal canto suo sarebbe tutt'altro che priva d'importanza.
paragrafo 10
Pure l'art. 85 del Trattato C.E.E. tratterebbe, a differenza dell'art. 86, non già di posizione dominante sul mercato, ma di eliminazione della concorrenza e suffragherebbe quindi la tesi. dell'Alta Autorità.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione del Trattato › b) Trasgressione dell'art. 65, n. 2, c). › b) I quattro requisiti posti dall'art. 65, n. 2, c) › i) La nozione di «potere di determinare i prezzi»
paragrafo 1
Le ricorrenti espongono la loro concezione del «potere di. determinare i prezzi» di cui all'art. 65, n. 2, c) del Trattato. Onde-essere in grado di stabilire se questa condizione fosse in realtà soddisfatta, l'Alta Autorità avrebbe dovuto tener conto in misura molto maggiore dell'effettiva situazione del mercato, ed in ispecie
paragrafo 2
della mutata situazione del carbone sul mercato dell'energia,
della concorrenza non soltanto di altre imprese della Comunità, ma anche delle imprese di paesi terzi ed in primo luogo dei produttori di petrolio,
della pressione sui prezzi esercitata dalle elevate scorte presso le miniere e dai prodotti di sostituzione.
paragrafo 3
La stessa Alta Autorità avrebbe affermato nell'Ottava relazione generale (1960, n. 34, p. 29) :
paragrafo 4
«La molteplicità delle fonti di energia e delle possibilità d'impiego di esso, come pure la crescente intercambiabilità tra i vari tipi di energia, determinano di per stí la formazione di un unico mercato por l'energia .»
paragrafo 5
Non si potrebbe quindi parlare di posizione dominante sul mercato dell'organizzazione unica per la vendita del carbone della Ruhr.
paragrafo 6
L'interveniente rileva la necessità di farsi «un'idea reale ed accettabile del potere di mercato», del genere di quella delineata dal sindacato dei minatori il quale, nel febbraio 1960, avrebbe dichiarato che la tesi dell'Alta Autorità è confutata «dalle scorte di carbone e di coke esistenti presso le miniere della Ruhr e dalle difficoltà di smercio in atto dal 1957, giacchè chi domina il mercato può evitare, a spese di altri produttori, rallentamenti nelle vendite».
paragrafo 7
L'Alta Autorità dovrebbe tener conto di tutti gli elementi che influiscono sulla posizione nel mercato, indipendentemente dal fatto che essi rientrino o meno nell'ambito della Comunità (ad esempio la politica generale dell'energia e lo conseguenze sul piano sociale). Le relazioni generali dell'Alta Autorità come pure le dichiarazioni di alcuni suoi membri conterrebbero considerazioni analoghe. Gli argomenti dell'Alta Autorità sarebbero invece intesi a definire in modo estremamente formalistico cosa il Trattato intenda per «potere di determinare i prezzi». Questa definizione sarebbe talmente lontana dalla reale situazione del mercato da far ritenere possibile all'Alta Autorità di sussumere sotto «potere» ai sensi dell'art. 65, n. 2, c) «l'esatto contrapposto di esso, cioè la fissazione dei prezzi provocata da una posizione sul mercato notoriamente debole e minacciata a lungo termine».
paragrafo 8
La convenuta ribatte che l'unico criterio indicato dall'art. 65, n. 2, c) è quello della «parte sostanziale», mentre le ricorrenti citano boerner allo scopo di introdurre nella lettera c) anche il criterio «qualitativo», attribuendogli anzi importanza prevalente. L'adozione di questo criterio darebbe luogo ad incertezze, mentre sarebbe facile e pratico stabilire se l'intesa riguardi una «parte sostanziale» dei prodotti di cui trattasi.
paragrafo 9
La citazione tratta dall'Ottava relazione generale (p. 38) sarebbe incompleta e si riferirebbe in realtà alla politica dell'energia da attuarsi. Detta politica sarebbe affidata ai competenti organi statali e soprannazionali: il Trattato non avrebbe affidato alle intese il compito di dirigerli.
paragrafo 10
Per quanto riguarda più precisamente le critiche relative al modo di prendere in considerazione il mercato, non si dovrebbe dimenticare che l'Alta Autorità ha svolto le proprie indagini sul «mercato comune» a mente del Trattato. L'interveniente avrebbe perso di vista che l'attuale controversia non verte sulla politica dell'energia e sul suo coordinamento, nè sulla revisione del Trattato, ma unicamente sulla decisione 16-60 da esaminarsi alla luce del vigente Trattato.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione del Trattato › b) Trasgressione dell'art. 65, n. 2, c). › b) I quattro requisiti posti dall'art. 65, n. 2, c) › ii) La nozione di «controllo delle vendite»
paragrafo 1
Le ricorrenti deducono che l'Alta Autorità non ha afferrato pienamente la nozione di controllo delle vendite Un importante indizio di questo controllo sarebbe costituito dall'influenza esercitata sul mercato dalle offerte. L'Alta Autorità avrebbe invece, da un lato, trascurato l'aspetto qualitativo del controllo del mercato e, d'altro lato, ignorato che tutte le quantità riservate, il cui volume sarebbe fissato dalle imprese minerarie a loro piacere, non sono soggette alla vendita in comune.
paragrafo 2
La convenuta rileva che le ricorrenti criticano la constatazione del controllo delle vendite con gli stessi argomenti già svolti a proposito della determinazione dei prezzi.
paragrafo 3
Non sarebbe esatto che l'Alta Autorità non ha tenuto conto dell'aspetto qualitativo (n. 13, 2o comma, della motivazione della decisione impugnata). Assicurandosi il controllo di una «parte sostanziale» del carbone e del coke sul mercato comune, le ricorrenti avrebbero ottenuto la possibilità di determinare non soltanto i prezzi, ma anche le quantità, le zone e gli acquirenti a loro parere importanti onde impedire l'ingresso di concorrenti nella loro principale zona di vendita.
paragrafo 4
Come già detto, l'accordo di cartello conterrebbe la definizione delle quantità riservate come pure delle norme e condizioni alle quali le imprese devono attenersi nel vendere dette quantità.
paragrafo 5
Il controllo dell'organizzazione di vendita si estenderebbe perciò allo smercio di tutte le quantità riservate; la politica dei prezzi e delle vendite dell'organo comune sarebbe la sola decisiva.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione del Trattato › b) Trasgressione dell'art. 65, n. 2, c). › b) I quattro requisiti posti dall'art. 65, n. 2, c) › iii) La nozione di «parte sostanziale» dei prodotti di cui trattasi
paragrafo 1
Le ricorrenti pongono in rilievo la circostanza che l'Alta Autorità, là dove tratta dell'influenza delle ricorrenti sul mercato, si vale delle cifre relative alla produzione (ad esempio al n. 10 in fine ed al n. 12 d) della decisione impugnata). L'uso di queste cifre sarebbe illogico. Nell'esaminare l'aspetto quantitativo di cui all'art. 65, n. 2, c) non si dovrebbe partire dalla produzione, ma dalle vendite effettive. Nel calcolare le quantità offerte sul mercato l'Alta Autorità non avrebbe dovuto escludere soltanto l'autoconsumo delle miniere, le assegnazioni al personale e le cessioni gratuite, le consegne alle cokerie ed alle fabbriche di bricchette di proprietà delle miniere, le vendite libere e le forniture effettuate fuori dal mercato comune, bensì anche le altre quantità riservate, cioè le forniture ad imprese collegate o ad altri reparti della stessa impresa. Il mercato non sarebbe influenzato da questi movimenti di merci, posto che le stesse imprese collegate devono consumare le quantità ricevute.
paragrafo 2
Oltracciò, per «prodotti di cui trattasi» si dovrebbe intendere l'offerta complessiva sul mercato comune di fonti di energia primaria. In proposito, come pure per quanto riguarda i dati numerici, viene fatto richiamo agli argomenti svolti in merito al difetto di motivazione.
paragrafo 3
Secondo la convenuta, le ricorrenti interpretano la lettera c) in modo incompatibile col suo tenore; tale interpretazione infatti
paragrafo 4
toglierebbe all'espressione «parte sostanziale» qualsiasi significato ;
riferirebbe arbitrariamente le parole «dei prodotti di cui trattasi sul mercato comune» ad un ipotetico mercato dell'energia, ad onta del fatto che esse possono riguardare unicamente il mercato del carbone e dell'acciaio;
sostituirebbe ai criteri contemplati nella lettera c) quello di «predominio sul mercato», senza dubbio noto agli autori del Trattato, come dimostrerebbe l'art. 66, n. 7, e tuttavia da essi non usato in questo luogo a ragion veduta ;
renderebbe superflua la prima parte della lettera c), in considerazione del tenore della seconda parte ;
si risolverebbe nell'affermare che il mercato comune per il carbone ha cessato di esistere.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione del Trattato › b) Trasgressione dell'art. 65, n. 2, c). › b) I quattro requisiti posti dall'art. 65, n. 2, c) › iiii) La nozione di «mercato comune»
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che l'esame limitato al mercato del carbone della Repubblica federale (n. 12 a) e c) della decisione impugnata) sarebbe in contrasto con l'art. 65, n. 2 c). L'art. 65 del Trattato, a differenza dell'art. 66, si riferirebbe al mercato, comune nel suo complesso.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che il mercato, cioè il campo dell'effettiva concorrenza, dovrebbe essere delimitato in armonia con i fattori della concorrenza, vale a dire con riguardo ai prodotti in competizione ed all'estensione geografica della zona nella quale le concorrenza si svolge. L'Alta Autorità non ritiene affatto che i confini politici di uno Stato membro coincidano necessariamente coi limiti del relativo mercato, cioè del luogo della concorrenza.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione del Trattato › b) Trasgressione dell'art. 65, n. 2, c). › c) Palese misconoscimento del Trattalo
paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che, a prescindere dai singoli vizi della decisione impugnata, l'Alta Autorità sarebbe giunta ad una «valutazione complessiva» della situazione talmente erronea da. costituire un palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato, e ciò per aver esaminato la struttura della concorrenza solo separatamente per ogni singolo prodotto, senza tener conto della pressione esercitata collettivamente dalla concorrenza di tutti i prodotti.
paragrafo 2
L'interveniente rileva l'inesattezza della descrizione del mercato comune fatta dall'Alta Autorità; questo mercato è inserito in un sistema di integrazione parziale e non si potrebbero quindi applicare ad esso gli stessi parametri di fatto e dì diritto che sarebbero adeguati in un mercato completo come quello americano. Di conseguenza, il potere di determinare i prezzi sul mercato americano non corrisponde affatto al potere di determinarli nel senso inteso dall'articolo 65 del Trattato C.E.C.A.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che l'esame a norma dell'art. 65, n. 2, non costituirebbe una valutazione complessiva a mente dell'art. 33, 1o comma, seconda frase del Trattato. Per questo le ricorrenti si sarebbero costantemente adoperate a dimostrare il palese misconoscimento, chiamandolo ad esempio «difetto di logica». Esse avrebbero qualificato erronee alcune circostanze ed affermato che altre, non menzionate, avrebbero dovuto pure essere prese in considerazione, senza comunque riuscire a dimostrare che in tal caso la valutazione complessiva sarebbe stata diversa.
paragrafo 4
Nell'istanza d'intervento, inoltre, per la censura di palese misconoscimento del Trattato non sono stati indicati idonei motivi, e soprattutto non si potrebbe comprendere quale mercato avrebbe dovuto formare oggetto della valutazione dell'Alta Autorità.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione del Trattato › b) Trasgressione dell'art. 65, n. 2, c). › d) Circostanze eccezionali
paragrafo 1
Secondo l'interveniente nell'applicate l'art. 65 l'Alta Autorità non avrebbe tenuto conto del principio giuridico generalmente accolto e che fa obbligo ad ogni organo amministrativo di aver riguardo, nell'applicare una norma giuridica, álle circostanze eccezionali. Questo principio varrebbe, sotto questa o quella forma, in tutti gli Stati membri della Comunità e sarebbe stato formulato in modo particolarmente chiaro nella giurisprudenza del Conseil d'État e nel diritto amministrativo francese.
paragrafo 2
Nella specie, l'Alta Autorità, non avrebbe preso in considerazione tale principio nell'esercitare i suoi poteri, in particolare quelli discrezionali. Questo non le sarebbe tuttavia ignoto, avendolo essa applicato già in due casi, cioè in occasione del risanamento delle miniere belghe di carbone e per risolvere la questione dell'A.T.I.C.
paragrafo 3
La convenuta oppone essere dubbio se sussistano «circostanze eccezionali». Sarebbe necessario precisare «la sostanza e le conseguenze giuridiche» del principio giuridico invocato. A quanto pare, l'interveniente si sarebbe aspettato che l'Amministrazione adottasse una decisione in contrasto con la lettera della legge, cioè autorizzasse intese in violazione del Trattato. Secondo la dottrina francese, il principio potrebbe essere invece normalmente applicato solo nell'ipotesi di provvedimenti urgenti di breve durata. I confronti istituiti sarebbero inoltre fuori di luogo.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO › 3. Sviamento ài potere
paragrafo 1
Le ricorrenti hanno dedotto questo mezzo nell'atto introduttivo, ma nella replica hanno espressamente rinunziato a farlo valere.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
La discussione scritta si è svolta ritualmente sia per quanto riguarda il procedimento principale, sia per quanto riguarda l'intervento. Dopo il deposito del ricorso vi è stato uno scambio di lettere fra il Cancelliere e le ricorrenti in merito alle prove offerte nell'atto introduttivo. Su richiesta delle parti, il Presidente ha prorogato il termine per il deposito di talune comparse.
paragrafo 2
Il 19 ottobre 1961 la Corte ha deciso di rivolgere alle parti principali varie domande alle quali esse hanno risposto all'udienza.
paragrafo 3
A richiesta delle parti il Presidente della Corte, con ordinanza 26 ottobre 1961, ha rinviato a data da destinarsi l'udienza già fissata per il 7 novembre 1961 ; l'udienza è stata successivamente fissata al 1o febbraio 1962.
paragrafo 4
Il 2 marzo 1962 l'avvocato generale Karl Roemer ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La ricevibilità del ricorso 13-60 non è stata contestata, nò dà luogo a rilievi d'ufficio. La decisione 16-60 di cui viene chiesto l'annullamento è una decisione individuale che riguarda le ricorrenti essendo stata adottata per rispondere ad una loro domanda.
paragrafo 2
L'intervento del Land di Renania-Westfalia è stato ammesso con ordinanza della Corte in data 3 maggio 1961 e soddisfa le condizioni dell'art. 34 dello Statuto della Corte.
paragrafo 3
Il ricorso 13-60 e l'istanza d'intervento al quale esso ha dato luogo sono pertanto ricevibili.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 1. I MEZZI DEDOTTI
paragrafo 1
Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione 16-60 per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, inesatta interpretazione ed applicazione del Trattato e sviamento di potere; nella replica esse hanno dichiarato «non essere ulteriormente necessario di far valere il mezzo di sviamento di potere», di guisa che non se ne terrà conto nella sentenza.
paragrafo 2
Il primo motivo rientra nella «violazione di forme essenziali», gli altri due in quello di «violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione» : nella presente sentenza essi saranno distintamente esaminati sotto queste due rubriche, tuttavia nell'ordine inverso a quello testé indicato.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 2. POSIZIONI RISPETTIVE DELL'ALTA AUTORITÀ E DELLA CORTE RIGUARDO ALL'ART. 65' DEL TRATTATO
paragrafo 1
L'articolo 65, n. 2, stabilisce che l'Alta Autorità può autorizzare determinati accordi qualora riconosca che essi soddisfano le condizioni poste dal Trattato. Ciò limita strettamente l'oggetto del presente ricorso, il quale verte in sostanza sulla validità, con riguardo al Trattato, dei motivi che hanno indotto l'Alta Autorità a ritenere che una organizzazione di vendita in comune come quella che formò oggetto della richiesta presentata dalle ricorrenti il 20 maggio 1960, non poteva essere autorizzata; questi motivi sono enunciati nei considerandi della decisione 16-60, del 22 giugno 1960.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO
paragrafo 1
Sotto questo mezzo le ricorrenti hanno elevato due censure: inesatta interpretazione ed applicazione del Trattato e travisamento dei fatti; per corroborare la prima censura esse hanno dedotto anche il palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › A — Inesatta interpretazione ed applicazione del Trattato
paragrafo 1
Le ricorrenti fanno carico all'Alta Autorità di aver «interpretato ed applicato in modo giuridicamente erroneo» :
paragrafo 2
a) la nozione di «potere di determinare i prezzi»,
b) la nozione di «controllo degli sbocchi»,
c) la nozione di «parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune».
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › A — Inesatta interpretazione ed applicazione del Trattato › a) La nozione di «potere di determinare i prezzi»
paragrafo 1
Sia le ricorrenti, sia l'interveniente assumono che, date le circostanze di tempo e di luogo che caratterizzano il problema sottoposto alla Corte, esiste una profonda differenza tra il potere di fissare i prezzi e quello di determinarli. Questa tesi è così formulata nell'atto introduttivo :
paragrafo 2
«Chi si limita a registrare i risultati prodotti dall'azione esercitata sul livello dei prezzi dai vari fattori operanti sul mercato, fissa senza dubbio i prezzi, ma non li determina. Il n. 2 (e) non vieta questa fissazione dei prezzi in senso formale, ma ha unicamente di mira il potere effettivo che consente di determinare i prezzi indipendentemente dal mercato .»
paragrafo 3
Secondo le ricorrenti, l'organizzazione di vendita unica di cui è causa, se ha il potere di fissare i prezzi non può certo determinarli, essendo tenuta ad allineare le proprie quotazioni su quelle dei suoi concorrenti, cioè sostanzialmente sui prezzi dei carboni importati da paesi terzi e su quello del petrolio.
paragrafo 4
L'Alta Autorità sostiene invece che l'organizzazione di vendita in comune attribuisce agli interessati il potere di determinare i prezzi.
paragrafo 5
La presente controversia si basa su questa disparità d'opinioni: per valutare le due tesi contrapposte è necessario esaminare minutamente la sottile distinzione — nella quale le ricorrenti ravvisano il loro principale argomento — fra «potere di fissare i prezzi» e «potere di determinarli».
paragrafo 6
Nè il Trattato, nò i documenti pubblicati in occasione della sua ratifica, si soffermano su questa distinzione e d'altro lato il significato delle parole «fissare» e «determinare» non fornisce elementi decisivi a favore della distinzione stessa.
paragrafo 7
Mentre l'art. 65, n. 1, vieta qualsiasi accordo inteso a fissare od a determinare i prezzi, l'art. 65, n. 2, precisa che l'Alta Autorità può autorizzare — in determinate circostanze — taluni accordi, purché non siano tali da attribuire alle imprese il potere di determinare i prezzi. Il diverso tenore del n. 1, rispetto al n. 2, rende necessaria una spiegazione e la distinzione sostenuta dalle ricorrenti appare atta a fornirla.
paragrafo 8
La soluzione della presente controversia non si può evidentemente cercare nel Trattato istitutivo della C.E.E. ; questo fornisce tuttavia un appoggio indiretto alla tesi delle ricorrenti in quanto il suo art. 85, § 3, riguardante materia analoga a quella disciplinata dall'art. 65 del Trattato C.E.C.A., non richiede che le intese autorizzabili non abbiano il potere di determinare i prezzi, bensì stabilisce che esse non devono attribuire alle imprese la possibilità «di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi». Ove si ammetta che gli artt. 65 del Trattato C.E.C.A. ed 85 Trattato C.E.E. sono informati a principi comuni, il potere di determinare i prezzi sarebbe pressochè equivalente a quello di cui disporrebbero le imprese in una situazione in cui la concorrenza fosse stata eliminata, il che corrisponde evidentemente alla tesi delle ricorrenti.
paragrafo 9
Questa interpretazione dell'espressione «potere di determinare i prezzi» trova conferma nell'art. 2 del Trattato, il quale impone alla Comunità di «realizzare la graduale instaurazione di condizioni atte a garantire di per sé la ripartizione più razionale della produzione al più alto livello di produttività», ed ancor più nell'art. 5 che prescrive ad essa di garantire «l'instaurazione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza».
paragrafo 10
Di fronte a queste circostanze le ricorrenti avevano buoni motivi per operare una distinzione di principio fra «potere di fissare i prezzi» e «potere di determinarli».
paragrafo 11
Per chi ne dispone, il potere di fissare i prezzi è un dato obiettivo, risultante da una struttura istituzionale di agevole constatazione. Il potere di determinare i prezzi consiste invece nella facoltà di fissare i prezzi ad un livello considerevolmente diverso da quello che sarebbe stato determinato dalla sola concorrenza; ne consegue che, per poter ritenere che sussista il potere di determinare i prezzi, sarà necessario accertare se i prezzi effettivi sono, o possono essere, diversi da quelli che sarebbero stati ove detto potere non fosse esistito. Un accertamento del genere implica il confronto fra realtà e possibilità, confronto problematico e per necessità di cose largamente soggettivo.
paragrafo 12
L'Alta Autorità, per valutare la domanda presentata dalle ricorrenti il 20 maggio 1960, ha proceduto a questo confronto ed ha esposto nei considerandi della decisione 16-60 i motivi che l'hanno indotta a ritenere che il potere di fissare i prezzi, derivante dall'esistenza dell'organizzazione di vendita in comune di cui è causa, equivalesse al potere di determinare i prezzi. È opportuno esaminare la validità di questi motivi alla luce del Trattato.
paragrafo 13
È pacifico che l'organizzazione di vendita in comune consente a chi la dirige, di esercitare una certa influenza sui prezzi e di stornare il pericolo di una concorrenza rovinosa (domanda del 20 maggio 1960, pag. 25) e ciò mediante l'imposizione di un listino unico, seppure con qualche eccezione, a tutte le imprese partecipanti. Ciò è ancor meglio precisato nell'atto introduttivo (n. 39) in cui viene posto in rilievo
paragrafo 14
«che un'organizzazione di vendita in comune ha, per sua natura, il dovere di sostituirsi ai membri del cartello … onde evitare che i prezzi praticati dai membri del cartello siano in concorrenza fra loro».
paragrafo 15
La stessa concezione è ribadita nella replica (n. 86) :
paragrafo 16
«è senza dubbio vero che in seguito alla riunione in un organismo di vendita in comune … la concorrenza in materia di prezzi fra membri del cartello viene a cessare»
paragrafo 17
(la parola «fra» è sottolineata nell'originale). Tale eliminazione della concorrenza fra membri del cartello costituisce l'effetto interno di questo ed in conseguenza di essa i prezzi all'interno del cartello sono posti al riparo non soltanto dalla concorrenza «rovinosa» ma anche da quella che i produttori con bassi costi di produzione avrebbero potuto fare a quelli che, per qualsiasi ragione, hanno costi di produzione più elevati.
paragrafo 18
Su questo punto la Corte ritiene fondata l'opinione dell'Alta Autorità la quale sostiene che l'accordo di vendita in comune,
paragrafo 19
«in base alle stesse espressioni usate dalle ricorrenti nella domanda e nell'atto introduttivo… offre loro la possibilità di .fissare o mantenere in vigore, nella loro principale zona di vendita,' prezzi di listino diversi da quelli che si avrebbero in mancanza di un'intesa… e che garantiscono alle imprese interessate la tranquillità in questo campo, onde possano attuare senza intralci i programmi di riadattamento» (controricorso, n. 19).
paragrafo 20
Il valersi di questa possibilità dipende evidentemente dalla concorrenzà esterna, che sarà esaminata più oltre; esso attribuisce tuttavia, fatto salvo l'effetto della concorrenza esterna, un certo potere di determinare i prezzi. Questo sarà operante nella misura in cui eliminerà la pressione dei concorrenti atta a provocare il ribasso dei listini, quindi nella misura in cui il sistema di vendita in comune consentirà di neutralizzare l'effetto che avrebbero prodotto le offerte dei produttori membri dell'organizzazione di vendita in comune che hanno i costi di produzione più bassi.
paragrafo 21
A prescindere dalle conclusioni cui condurrà l'esame delle conseguenze della sopramenzionata concorrenza esterna, non si può negare che l'influenza interna dell'organizzazione di vendita in comune attribuisca un certo potere di determinare i prezzi, potere la cui ampiezza dipende evidentemente dal volume della produzione soggetta alle decisioni dell'organizzazione di vendita in comune. Per misurare questo volume è sufficiente rilevare, senza bisogno di distinguere qui fra quantità prodotte e quantità vendute (la distinzione verrà fatta nel susseguente paragrafo c), che il bacino della Ruhr ha prodotto, nel 1960, 115.441.000 tonnellate di carbone (Bollettino statistico dell'Alta Autorità, 9 a. annata, n. 4, ott./dic. 1961, tabella C, pagg. 4 e 5). Tale produzione va' ascritta quasi esclusivamente alle 38 società minerarie riunite nell'organizzazione di vendita in comune. Queste cifre indicano la rilevanza della concorrenza interna neutralizzata nel bacino della Ruhr dall'organizzazione di vendita in comune.
paragrafo 22
Le considerazioni che precedono sono sufficienti a dimostrare che l'Alta Autorità aveva validi motivi per ritenere che l'organizzazione di vendita in comune, col fissare — a determinate condizioni — i listini applicati dalle imprese partecipanti, era in grado, entro certi limiti, di determinare i prezzi.
paragrafo 23
Tale potere di determinare i prezzi rimarrebbe tuttavia inoperante qualora la concorrenza del carbone prodotto in altri bacini della Comunità, del carbone di paesi terzi e del petrolio obbligasse l'organizzazione di vendita in comune a fissare i propri listini al di sotto del livello che sarebbe determinato dalla reciproca concorrenza delle imprese del bacino della Ruhr, ove questa concorrenza non fosse stata eliminata dall'organizzazione di vendita in comune. È opportuno esaminare le conseguenze della concorrenza esterna, il che l'Alta Autorità ha fatto alle lettere b) c) e d) della decisione 16-60.
paragrafo 24
Alla lettera b) del considerando no 12 della decisione 16-60 l'Alta Autorità espone i motivi che l'hanno indotta a ritenere che il potere di determinare i prezzi, attribuito all'organizzazione di vendita in comune, non è reso inoperante dalla concorrenza di altre imprese della Comunità.
paragrafo 25
Questa conclusione è suffragata dalla struttura stessa del bacino della Ruhr. Qualsiasi impresa produttrice di merci voluminose gode infatti — in linea di massima e fatta salva la concorrenza di prodotti meno voluminosi o dal costo di produzione inferiore — di una zona di protezione geografica entro la quale essa è in grado di determinare i propri prezzi. La circostanza che nel bacino della Ruhr i produttori di combustibili sono ubicati nelle vicinanze dei loro consumatori attribuisce ai primi una considerevole protezione contro gran parte dei restanti produttori della Comunità. La tesi dell'Alta Autorità secondo la quale
paragrafo 26
«non pare che le impreso del bacino della Ruhr abbiano finora seguito, per stabilire il livello dei loro prezzi, le oscillazioni di prezzo di altro impreso della Comunità. Al contrario, si costata piuttosto che i prezzi del carbone della Ruhr esercitano un'influenza più o meno sensibile sulla formazione dei prezzi nei vicini bacini della Comunità»
paragrafo 27
costituisce una presunzione a favore dell'esistenza del potere di determinare i prezzi.
paragrafo 28
La tesi delle ricorrenti secondo la quale il fatto che i listini della Ruhr non sono stati ridotti ed allineati ai prezzi dei prodotti concorrenti
paragrafo 29
«dipende dalla circostanza che essi sono, quasi senza eccezioni, i più bassi di tutti i bacini del mercato comune»
paragrafo 30
(ricorso, n. 35) ove sia esatta, fa presumere, quali che siano le ragioni da cui ciò proviene, che i prodotti della Ruhr non siano immediatamente minacciati dalla concorrenza dei restanti bacini della Comunità. Questa conclusione trova conferma nel volume delle vendite della Ruhr nella sua principale zona di vendita ossia, pel 1959, 88,4 milioni di tonnellate di carbone, ivi compreso il consumo proprio, su 120,9 milioni di tonnellate, costituenti il consumo di carbone della Repubblica federale: nel complesso il 73,1 %. La circostanza incontestata che le imprese del bacino della Ruhr non si sono valse che in misura insignificante della facoltà di allinearsi sui prezzi di altre imprese della Comunità costituisce la riprova di fatto dell'esattezza del ragionamento di cui sopra.
paragrafo 31
Alla lettera c) del considerando n. 12 della decisione 16-60 l'Alta Autorità espone i motivi che l'hanno indotta a ritenere che nemmeno la concorrenza del carbone di paesi terzi, per quanto considerevole, costituisca un ostacolo insormontabile, tale da privare di qualsiasi possibilità di manovra la politica dei prezzi dell'organizzazione di vendita in comune delle imprese minerarie della Ruhr. Mentre vi è contrasto fra le parti sulla valutazione del volume delle importazioni da paesi terzi nella principale zona di vendita degli interessati, cioè nella Repubblica federale di Germania, espresse in percentuale della produzione delle ricorrenti — 6,3 % secondo l'Alta Autorità contro più del 15 % secondo le ricorrenti — come pure sull'impostazione del problema, le percentuali citate non consentono di ritenere che le importazioni di carbone da paesi terzi danneggino irrimediabilmente lo smercio del carbone della Ruhr nelle sue principali zone di vendita. Questa situazione si spiega, sia con la protezione geografica che caratterizza la maggior parte di queste zone nei confronti delle principali provenienze di carbone di paesi terzi, sia col dazio doganale applicato dal governo della Repubblica federale al carbone importato da detti paesi.
paragrafo 32
L'Alta Autorità rileva con ragione che, nella misura in cui i produttori di paesi terzi praticano sistematicamente una politica dei prezzi indipendente dalla situazione del mercato e dai costi, occorre ovviare a tale pericolo con provvedimenti di politica commerciale. Anche prima dell'introduzione, da parte della Repubblica federale di Germania, del ciazio sul carbone proveniente da paesi terzi, i prezzi di vendita dei carboni della Ruhr non erano stati direttamente determinati dai prezzi del carbone d'importazione comparabile. Questa circostanza mostra che la facoltà di allinearsi sui prezzi dei prodotti di paesi terzi attribuisce all'organizzazione di vendita in comune di cui è causa il mezzo per difendere le sue posizioni senza modificare i listini nell'intera zona di vendita. La perequazione, all'interno di una potente organizzazione di vendita in comune, dei minori introiti provocati dagli allineamenti di prezzo e dalle altre misure intese a far fronte alla concorrenza, aumenta le possibilità di direzione della concorrenza determinate dalle misure stesse, in quanto consente di scegliere in ogni caso, in vista della consegna, la miniera più favorevolmente ubicata per quanto riguarda le pezzature e le spese di trasporto. Per tutti questi motivi l'Alta Autorità aveva ragione di ritenere che l'accordo di vendita in comune attribuisce ai partecipanti possibilità di direzione della concorrenza così ampie che la concorrenza dei produttori di paesi terzi non toglie all'organizzazione di vendita in comune il potere di determinare i prezzi nelle sue principali zone di vendita (cfr. decisione 16-60, p. 1024, la. colonna, ultimo comma).
paragrafo 33
Alla lettera ci) del considerando n. 12 della decisione 16-60, l'Alta Autorità espone i motivi che l'hanno indotta a ritenere che anche la concorrenza del petrolio, per quanto vivace ed in aumento, non privi l'organizzazione di vendita in comune di un certo margine di libertà nella scelta dei propri listini. Non vi è dubbio che la concorrenza del petrolio colpisce in diversa misura le varie categorie e pezzature di carbone e che fra queste le meno colpite sono precisamente quelle che costituiscono la massima parte della produzione delle ricorrenti. Così pure, nella misura in cui il carbone viene venduto come combustibile, la posizione del petrolio rispetto al carbone è più o meno vantaggiosa a seconda dell'impiego fattone.
paragrafo 34
Il confine tra le rispettive zone d'influenza del petrolio e del carbone varia in funzione del rapporto frai i prezzi di questi due combustibili; di conseguenza, per quanto riguarda la concorrenza del petrolio, esiste una zona di prezzi entro la quale l'organismo di vendita in comune può scegliere, se non liberamente almeno con un certo margine di libertà, la propria politica delle vendite e, entro determinati limiti, i propri listini. Il conseguente potere di determinare i prezzi è consolidato ed esteso dall'istituzione, nella principale zona di vendita degli interessati, di un'imposta sul petrolio. Le conseguenze tratte da queste constatazioni trovano una conferma di fatto nella, di versa misura in cui i prezzi di listino delle varie qualità e pezzature sono stati modificati, a seconda della maggiore o minore concorrenza del petrolio.
paragrafo 35
Le considerazioni che precedono fanno ritenere che l'organizzazione di vendita in comune disponga di un certo potere di determinare i prezzi, conclusione questa, contraria all'assunto delle ricorrenti, secondo le quali :
paragrafo 36
«Chi si limita a registrare i risultati prodotti dall'azione esercitata sul livello dei prezzi dai vari fattori operanti sul mercato, fissa senza dubbio i prezzi, ma non li determina» (ricorso, n. 26) ;
paragrafo 37
«Se una parte notevole dei prodotti sul mercato è controllata da un cartello il quale è cionondimeno obbligato ad allineare la propria politica dei prezzi sui prodotti concorrenti, non si può parlare di controllo del mercato da parte del cartello» (ricorso, n. 22) ;
paragrafo 38
«Un cartello può esercitare un'influenza decisiva sul mercato soltanto qualora non sia assolutamente soggetto alla legge della domanda e dell'offerta… cioè qualora domini il mercato» (ricorso, n. 24).
paragrafo 39
Da queste citazioni emerge che — secondo le ricorrenti — l'organizzazione di vendita in comune, mentre attribuisce il potere di fissare i prezzi, non conferisce quello di determinarli giacchè, non dominando il mercato, essa non potrebbe fissare i prezzi ad un livello considerevolmente diverso da quello determinato dalla legge della domanda e dell'offerta. L'organizzazione di vendita in comune, nel «fissare» i prezzi di listino non avrebbe perciò altra possibilità che constatare i prezzi di mercato i quali sarebbero «determinati» dalla legge della domanda e dell'offerta ed in ispecie, secondo la stessa legge, dai prezzi ai quali vengono offerti sul mercato i prodotti dei restanti bacini della Comunità, il carbone di paesi terzi ed il petrolio.
paragrafo 40
Questo assunto suscita inevitabilmente il ricordo dei mercati atomistici, descritti dall'economia liberale, nei quali ciascun operatore si trovava di fronte un prezzo di mercato che il proprio comportamento non poteva in alcun modo influenzare. Era questo lo stato di concorrenza perfetta nel quale, come è del tutto chiaro, nessun offerente aveva il potere di «determinare» il prezzo, ma si trovava unicamente dinnanzi all'alternativa di offrire o di non offrire, al prezzo di mercato, oppure di variare il volume della propria offerta in funzione dei prezzi di mercato, qualora i propri costi di produzione variassero con le quantità prodotte.
paragrafo 41
Significherebbe chiudere gli occhi di fronte alla realtà il ravvisare nel mercato del carbone o in quello dell'energia un mercato atomistico di concorrenza perfetta. Questi non riuniscono già una miriade di produttori, incapaci di influire col peso delle loro offerte sulla situazione del mercato, bensì un numero limitato di imprese la cui produzione è quasi sempre rilevante; è nella natura delle cose che sul mercato dell'energia si trovino contrapposte solo grandi unità.
paragrafo 42
In un mercato del genere i produttori non sono immuni dalla concorrenza dei loro rivali e cionondimeno esercitano, in ragione delle loro dimensioni, un'influenza non trascurabile sui prezzi di mercato e sono di conseguenza indotti ad attuare una vera e propria politica delle vendite.
paragrafo 43
Le stesse ricorrenti descrivono il proprio comportamento nei seguenti termini :
paragrafo 44
«Gran parte del carbone della Ruhr è stata venduta in base ai listini, con attribuzione di premi speciali (premi di fedeltà e di quantità). Questi premi, concessi a tutti i consumatori che rispondono ai requisiti prescritti, sono una forma di riduzione dei listini adatta alla situazione concorrenziale. Tale modifica dei listini riguarda una parte considerevole del volume complessivo delle vendite dell'organismo comune. Inoltre, ondo mantenere i propri mercati tradizionali, smerciare la produzione corrente e, se possibile, ridurre l'elevato livello delle scorte, la Ruhr si è valsa della possibilità offertalo di allinearsi ai prezzi dei paesi terzi (in primo luogo) e di altri bacini della C.E.C.A. (in minor misura). A ciò si aggiungano le operazioni di riscatto effettuate nel quadro della “Comunità del bisogno” (Notgemeinschaft), come pure altre compiute in larga misura nel quadro della cosiddetta “azione Erhard”, a proposito delle quali sia lecito rilevare che la stessa Alta Autorità ha chiamato questi riscatti, allineamenti, a posteriori» (ricorso, n. 35).
paragrafo 45
Le ricorrenti asseriscono con forza anche maggiore che i prezzi del carbone dei paesi terzi non sono prezzi di mercato, bensì prezzi ragionati, fissati in funzione di una strategia di conquista. Nell'atto introduttivo viene precisato che
paragrafo 46
«Non è possibile, nel fissare i listini per il carbone della Ruhr, tener conto dei prezzi di dumping politico praticati dagli Stati del blocco orientale, nè dei prezzi del carbone dei paesi terzi, quando i noli praticati per il trasporto di questo coprono soltanto il 60 % dei costi ovvero (come ad esempio per il carbone inglese) quando i prezzi d'esportazione sono molto al di sotto dei prezzi del mercato interno» (ricorso, n. 35).
paragrafo 47
Le ricorrenti sostengono del pari che i prezzi del petrolio sono prezzi diretti, intesi a soppiantare il carbone nelle sue zone di vendita, cioè determinati in funzione dei prezzi del carbone in dette zone.
paragrafo 48
Esse affermano in ispecie che
paragrafo 49
«… l'industria petrolifera pratica una concorrenza di sostituzione (per lo più a prezzi inferiori ai costi)»;
paragrafo 50
che già
paragrafo 51
«La circostanza che i prezzi del petrolio — a differenza dei listini del carbone della Comunità — sono assolutamente individuali e variabili impedisce naturalmente di far fronte alla concorrenza del petrolio mediante un ribasso generale dei listini. Vale la pena di rilevare in proposito la constatazione, fatta dal Coal Committee dell'O.E.C.E. nella sua 4a. Relazione (The Coal Industry in Europe, 1960, nn. 5 e 31), che il vantaggio, dal punto di vista della concorrenza, dei produttori di petrolio rispetto ai produttori di carbone consiste nel fatto che le compagnie petrolifere mantengono prezzi flessibili, sono in grado di effettuare discriminazioni fra i vari consumatori a seconda della situazione del mercato e possono, a seconda delle circostanze, concedere sconti illimitati allo scopo di conquistare il mercato» (ricorso, n. 35).
paragrafo 52
Le ricorrenti assumono, in via più generale, che
paragrafo 53
«Non è possibile verificare astrattamente se sussista una posizione dominante sul mercato; tale questione dipende infatti dalla situazione concreta ed in ispecie dalla struttura della concorrenza sul mercato dell'energia» (ricorso, n. 32).
paragrafo 54
Queste citazioni mostrano con evidenza che, su quest'ultimo mercato, nessuno dei venditori si trova posto di fronte a prezzi di mercato immutabili, bensì ciascuno di essi si adopera a «determinarli» ed in larga misura, tuttavia variabile a seconda delle circostanze di fatto, vi riesce.
paragrafo 55
L'analisi che precede dimostra che la concorrenza esistente di fatto sul mercato dell'energia non è quella dei mercati atomistici, nei quali ciascun operatore si trova di fronte ad un prezzo di mercato non influenzabile dal proprio comportamento, bensì quella che si svolge fra grandi unità, capaci di una certa influenza sui prezzi ed in grado di adattare consciamente il proprio comportamento a quello dei loro competitori.
paragrafo 56
Un mercato siffatto è caratteristico del regime d'oligopolio, che è anche quello della concorrenza imperfetta. La teoria della concorrenza imperfetta è stata ora accolta dalla dottrina che ravvisa nell'oligopolio un regime nel quale ciascun venditore tiene conto, nei suoi calcoli economici, del probabile comportamento che i suoi concorrenti adotteranno in risposta alle sue decisioni, per il motivo molto semplice che ciò che essi fanno è il risultato diretto della sua azione. Su questo punto il contrasto con la concorrenza pura è pieno. Un notissimo autore ha definito il mercato oligopolistico un mercato «nel quale i prezzi possono essere fìssati dalle stesse imprese e divengono in tal modo un elemento della loro stretegia di mercato. È particolarmente importante la circostanza — egli prosegue — che la politica della Comunità in materia di concorrenza è intesa a limitare la libertà di manovra sul mercato di eventuali oligopoli» (Allegato speciale al Bollettino della Comunità Economica Europea, nn. 7, 8, luglio-agosto 1961, pp. 21 e 22).
paragrafo 57
Queste definizioni si adattano perfettamente al mercato del carbone ed anche a quello dell'energia, quali le ricorrenti stesse l'hanno descritto. Su mercati siffatti, il potere di fissare i prezzi non si trova di fronte, come avverrebbe in caso di concorrenza perfetta, l'ostacolo insuperabile dei prezzi di mercato, ma dispone di una zona di manovra, di estensione imprecisata, entro la quale chi stabilisce i prezzi può scegliere il livello al quale fissarli. La fissazione dei prezzi, entro questa zona d'indeterminazione, è la conseguenza della strategia delle grandi unità che si affrontano sul mercato, non già il risultato della semplice constatazione, da parte loro, del prezzo di mercato: questo dipende infatti dalle loro decisioni.
paragrafo 58
Poichè il mercato dell'energia è senza dubbio un mercato oligopolistico il quale offre, a coloro che vi operano, la possibilità di spiegare una vera e propria strategia economica, è inevitabile che esso attribuisca loro un certo potere di determinare i prezzi.
paragrafo 59
Il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio non ha ignorato l'evoluzione tecnica e commerciale che determina il costante aumento di dimensioni delle unità economiche e tende a dare giorno per giorno al mercato del carbone e dell'acciaio un carattere sempre più oligopolistico. Le disposizioni dell'art. 65, n. 2, e dell'art. 66, n. 2, pongono in evidenza la volontà degli autori del Trattato di non ostacolare questa evoluzione, a condizione ch'essa sia in armonia con gli scopi del Trattato ed in ispecie lasci sussistere, fra grandi unità, quel minimo di concorrenza necessario a soddisfare il requisito fondamentale dell'art. 2 il quale impone
paragrafo 60
«la graduale instaurazione di condizioni atte a garantire di per sé la ripartizione più razionale della produzione al più alto livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, perturbazioni fondamentali e persistenti».
paragrafo 61
Questa preoccupazione di garantire una certa concorrenza nel regime di concorrenza imperfetta che è proprio del carbone e dell'acciaio ha manifestamente suggerito una delle condizioni poste dall'art. 65, n. 2, per l'autorizzazione degli accordi di vendita in comune, cioè che questi non devono attribuire alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi di una parte «sostanziale» dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune.
paragrafo 62
Nella preoccupazione di non ostacolare gli indispensabili sviluppi, il Trattato si è spinto anche più in là, giungendo ad ammettere, all'art. 95, «che un mutamento profondo della situazione economica o tecnica» potrebbe «rendere necessario l'adattamento delle norme relative all'esercizio da parte dell'Alta Autorità dei poteri ad essa attribuiti».
paragrafo 63
Il 20 luglio 1961, l'Alta Autorità ed il Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio hanno chiesto, a norma dell'art. 95, il parere della Corte su un progetto di modifica del Trattato destinato a far fronte ad un mutamento fondamentale e persistente nelle condizioni di smercio dell'industria del carbone e dell'acciaio. Nel parere 1-61 del 13 dicembre 1961 la Corte ha affermato :
paragrafo 64
«L'art. 95 non osta, in linea di massima, ad un adeguamento dello regole relative ai potori che l'art. 65 conferisce all'Alta Autorità, mediante una modifica del n. 2 di tale articolo che miri a consentire all'Alta Autorità di autorizzare sia accordi di natura diversa da quella prevista dall'attuale testo, ma che mirino allo stesso scopo, sia accordi della stessa natura di quelli previstid al testo in vigore, ma che perseguano un altro scopo; sia, infine, accordi di altra natura e che perseguano altri scopi».
paragrafo 65
La Corte ha quindi ritenuto
paragrafo 66
«che delle modifiche tanto alla prima parte del 1o comma del n. 2, le quali consentano di autorizzare altre categorie d'intese non previste dal testo vigente, quanto alla lettera a) dello stesso numero, in ordine alle finalità degli accordi passibili d'autorizzazione, possono costituire un adattamento delle norme attinenti all'esercizio da parte dell'Alta Autorità dei potori che le sono conferiti. Invece la possibilità di disapplicare la lettera c) esorbita dall'ambito di un adeguamento…».
paragrafo 67
In tal modo la Corte ha mostrato di volere, secondo il desiderio delle ricorrenti,
paragrafo 68
«interpretare ed applicare le norme giuridiche tenendo conto della nuova situazione economica» e «dei nuovi compiti imposti dal dinamismo della vita economica»
paragrafo 69
(replica, n. 53), ma di non poter ammettere che siano soppressi i requisiti fondamentali dell'art. 65, n. 2, c), requisiti intesi a salvaguardare sul mercato oligopolistico del carbone e dell'acciaio quel minimo di concorrenza indispensabile affinchè siano rispettate le esigenze fondamentali enunciate negli articoli 2, 3, 4 e 5 del Trattato ed in ispecie affinchè continui ad essere garantito «il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza».
paragrafo 70
L'Alta Autorità ha ritenuto che la concorrenza indispensabile fosse salvaguardata dai tre uffici di vendita in comune autorizzati con le decisioni 5-56, 6-56 e 7-56 del 15 febbraio 1956, ma che non
paragrafo 71
lo sarebbe in caso di sopravvivenza degli organismi comuni autorizzati con la decisione 8-56 del 15 febbraio 1956 e dell'organizzazione di vendita in comune vietata con la decisione 16-60 del 22 giugno 1960. La Corte non vede alcun motivo di ammettere che, imponendo
paragrafo 72
il mantenimento di un minimo di concorrenza nell'ambito del bacino della Ruhr, l'Alta Autorità non abbia rispettato la lettera e lo spirito del Trattato ed in ispecie gli obblighi ad essa imposti dagli articoli 2, 3, 4 e 5.
paragrafo 73
Dopo la constatazione che l'organizzazione di vendita in comune disponeva di un certo potere di determinare i prezzi, la presente controversia si riduce in ultima analisi alla questione se questo potere venisse esercitato su una parte «sostanziale» dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune. Tale questione sarà esaminata più oltre al punto c).
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › A — Inesatta interpretazione ed applicazione del Trattato › b) La nozione di «controllo degli sbocchi»
paragrafo 1
Nel considerando n. 13 della decisione 16-60, l'Alta Autorità constata che, trasferendo all'organizzazione di vendita in comune il diritto esclusivo — salvo per le quantità riservate — di smerciare i loro prodotti, le imprese interessate danno facoltà a detta organizzazione di orientare, secondo le esigenze della sua politica di vendita, le quantità di cui le è affidata la vendita.
paragrafo 2
Questa constatazione è sufficiente a. far, ritenere che, assicurandosi il controllo di una parte del carbone e del coke nel mercato comune, le interessate acquistino il potere di determinare le quantità, le zone e gli acquirenti che esse considerano importanti onde impedire la penetrazione di concorrenti nella loro principale zona di vendita.
paragrafo 3
Il controllo esercitato dall'ufficio di vendita sulla politica degli allineamenti gli consente di influire profondamente, orientando a suo piacimento vendite anche di scarso rilievo rispetto al volume complessivo, sugli sbocchi dei suoi concorrenti e di conseguenza rafforza il controllo da esso esercitato sui propri sbocchi.
paragrafo 4
È impossibile non ravvisare nella facoltà di determinare gli sbocchi, attribuita all'ufficio di vendita in comune, un certo potere di controllare gli sbocchi ai sensi dell'art. 65, n. 2, c).
paragrafo 5
Le censure elevate dalle ricorrenti, le quali criticano l'inclusione delle quantità riservate, non sono atte — come sarà dimostrato al punto c) — a modificare le conclusioni qualitative della Corte.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › A — Inesatta interpretazione ed applicazione del Trattato › c) La nozione di parte «sostanziale» dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune
paragrafo 1
La constatazione che un accordo di vendita in comune conferisce alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi e di controllare gli sbocchi non è sufficiente affinchè l'Alta Autorità sia in grado di negarne l'autorizzazione: a tal fine è ancora necessario che tale potere venga esercitato su una parte «sostanziale» dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune. Si deve quindi esaminare se ciò sia vero del potere di determinare i prezzi e di controllare gli sbocchi di cui la Corte ha ritenuto dotata l'organizzazione di vendita in comune di cui è causa.
paragrafo 2
Il Trattato non stabilisce i criteri che consentono di considerare «sostanziale» la parte dei prodotti di cui trattasi soggetta al controllo dell'organizzazione di vendita in comune. Il sistema del Trattato induce a ritenere che il potere di determinare i prezzi o di controllare gli sbocchi viene esercitato su una parte «sostanziale» dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune qualora le conseguenze che ne derivano non siano secondarie o accessorie, bensì tali da compromettere nel mercato comune quel minimo di concorrenza voluto dal Trattato come pure il compito che gli articoli 2, 3, 4 e 5 assegnano alla Comunità.
paragrafo 3
Si è già dimostrato più sopra che nulla consente di affermare che il Trattato abbia voluto vietare l'esistenza o la formazione delle grandi unità di produzione o di vendita caratteristiche del mercato del carbone e dell'acciaio. Significherebbe chiudere gli occhi di fronte alla realtà e misconoscere l'esigenza del progresso tecnico il voler tornare in questo campo ad un mercato atomistico, assolutamente inconcepibile per i prodotti di cui trattasi. Il problema che deve essere risolto nella presente sezione verte sulle dimensioni a partire dalle quali il volume dell'offerta soggetta al controllo di un'intesa costituirebbe una parte così essenziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune da rendere la concorrenza esistente su questo mercato imperfetta in misura tale da mettere a repentaglio gli scopi del Trattato.
paragrafo 4
Nel considerando n. 9 della decisione 16-60, l'Alta Autorità ha inserito una tabella che indica, per l'anno 1959, la parte che, sulle quantità di carbone, di agglomerati di carbone e di coke di carbone le ricorrenti hanno smerciato nel mercato comune: queste quote oscillano fra il 26,1 % ed il 43,7 %. Le ricorrenti contestano queste cifre sostenendo in ispecie che nel calcolo sono state incluse, a torto, certe quantità riservate e le consegne alle imprese integrate; la Corte non può seguire le ricorrenti su questo terreno.
paragrafo 5
Con ragione si è tenuto conto, nel calcolare le quantità vendute, delle voci di cui trattasi; un diverso criterio di calcolo non avrebbe fornito un'idea esatta della partecipazione delle ricorrenti al mercato nel suo complesso. Quand'anche si ammettesse con le ricorrenti che una parte rilevante delle quantità riservate non costituisca oggetto di transazioni propriamente commerciali, ciò non invaliderebbe l'esattezza dei calcoli dell'Alta Autorità: in tal caso, le quantità della stessa categoria provenienti dagli altri produttori del mercato comune dovrebbero infatti essere anche esse escluse dal calcolo, il che modificherebbe le cifre in Valore assoluto, ma farebbe variare solo in minima misura le percentuali delle quantità vendute, le quali, nella specie, sono le sole rilevanti.
paragrafo 6
La Corte non può comunque accogliere la tesi dèlie ricorrenti, le quali escludono dal calcolo le consegne alle imprese integrate: come l'Alta Autorità ha con ragione affermato nella decisione impugnata e sostenuto in corso di causa, si tratta infatti di quantità il cui prezzo viene senza dubbio fissato, direttamente o indirettamente, dall'organizzazione di vendita in comune.
paragrafo 7
Indipendentemente dal valore delle critiche mosse alle cifre prodotte dall'Alta Autorità e quand'anche dovessero esservi apportate alcune rettifiche, e fuori di dubbio che da esse emerge come le quantità smerciate dall'organizzazione di vendita in comune — si trovino esse sotto l'influenza diretta od indiretta di questa organizzazione — costituiscono una frazione rilevante dei prodotti di cui trattasi smerciati nel mercato comune e che, di conseguenza, i poteri di cui quest'organizzazione è dotata riguardano una parte «sostanziale» di tali prodotti nel mercato comune.
paragrafo 8
Nella concorrenza di grandi unità che caratterizza il mercato comune del carbone, tuttavia, l'influenza di un'organizzazione di vendita non dipende tanto dal volume della produzione ch'essa controlla, quanto dal volume che controllano le organizzazioni con le quali essa deve competere sul mercato. Va rilevato a questo proposito che l'art. 66, n. 2, precisa che per valutare l'effetto di una concentrazione, in quanto ostacolo alla concorrenza ovvero mezzo per sottrarsi alle regole della concorrenza imposte dall'applicazione del Trattato, l'Alta Autorità deve
paragrafo 9
«tener conto del peso delle imprese dello stesso genere esistenti nella Comunità, nella misura che essa ritiene opportuna onde evitare o correggere gli svantaggi derivanti dall'ineguaglianza delle condizioni di concorrenza»;
paragrafo 10
quest obbligo pone in rilievo l'importanza che il Trattato attribuisce al peso relativo delle imprese nella struttura della concorrenza.
paragrafo 11
Cionondimeno, il fatto che nella motivazione della decisione 16-60 l'Alta Autorità non si sia soffermata su questo punto non ha nella specie alcun rilievo. È infatti notorio che, ad esempio, la produzione di carbone delle imprese riunite nell'organizzazione di vendita di cui è causa è di circa quattro volte superiore a quella di qualsiasi altro bacino del mercato comune e supera di più del doppio la produzione complessiva degli Charbonnages de France, sola organizzazione comparabile per importanza. Gli ordini di grandezza sopraindicati, a prescindere dalle rettifiche di dettaglio che possano eventualmente apparire opportune, mettono fuori di dubbio l'evidente sproporzione esistente fra le dimensioni del bacino della Ruhr, considerato nel suo complesso, e quelle dei restanti bacini della Comunità; questa sproporzione non può non rendere preponderante l'influenza, nella competizione fra grandi unità in concorrenza sul mercato comune, dell'organizzazione di vendita che ne profitta.
paragrafo 12
La decisione 16-60 che negava l'autorizzazione all'organismo che doveva unificare i tre uffici di vendita del bacino della Ruhr ha avuto appunto l'effetto di ricondurre l'organizzazione di vendita della Ruhr a dimensioni certo diverse, ma dello stesso ordine di grandezza di quello della maggiore fra le analoghe organizzazioni della Comunità esistenti fuori dal bacino della Ruhr.
paragrafo 13
Queste constatazioni sono più che sufficienti a far ritenere, all'infuori di ogni cavillo statistico, che l'organizzazione di vendita di cui alla decisione 16-60 avrebbe controllato una parte «sostanziale» dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › B — Travisamento dei fatti
paragrafo 1
Le ricorrenti fanno carico all'Alta Autorità di aver basato le proprie decisioni su un esame inesatto e incompleto dei fatti. La Corte ha esaminato queste censure e al punto e) si è già pronunziata sulla più importante fra esse, ossia quella relativa all'inclusione fra le quantità smerciate dall'organizzazione di vendita di determinate quantità riservate ed altresì delle consegne ad imprese integrate. Altre censure, come quella riguardante l'influenza dei prezzi del carbone dei restanti bacini e del carbone d'importazione, ed altresì dell'antracite e del petrolio, sui prezzi della Ruhr, rientrano nella valutazione ed interpretazione di situazioni economiche piuttosto che nell'esame dei fatti. Altre ancora, come quella intesa a dimostrare che la quota del carbone comunitario smerciato nel territorio della Repubblica federale è del 47 % e non del 53 %, si riferiscono a divergenze di rilevanza troppo' modesta per poter modificare le conclusioni tratte dalle cifre in contestazione. Altre, infine, come quella relativa alla mancata considerazione del «trend» dell'andamento, potrebbero eventualmente concretare un difetto di motivazione, non già un travisamento dei fatti; se ciò non bastasse, tale argomento non avrebbe potuto modificare l'impugnata decisione, posto che la tendenza nel 1960 è stata l'opposto di quella del 1959 (controreplica, n. 41) nò è dato trarre alcuna illazione da questa inversione di tendenza.
paragrafo 2
Le stesse ricorrenti ammettono, dopo aver fatto carico all'Alta Autorità di aver mal calcolato la percentuale del carbone importato da paesi terzi, che
paragrafo 3
«le quantità importate non hanno rilevanza decisiva… e che in realtà il volume delle importazioni non manifesta pienamente l'influenza esercitata dal carbone di paesi terzi» (ricorso, n. 35).
paragrafo 4
La Corte condivide pienamente questa opinione, attribuendole tuttavia portata generale; essa ritiene con le ricorrenti
paragrafo 5
«che il punto di vista puramente quantitativo è incompatibile con lo spirito dell'art. 65, n. 2, c), quale emerge dagli obiettivi del Trattato» (replica, n. 50).
paragrafo 6
Si è già dimostrato che l'essenzialità di cui all'art. 65, n. 2, c) non è un criterio esclusivamente quantitativo, bensì attiene soprattutto alla struttura del regime della concorrenza nella Comunità; le inesattezze e le lacune nella constatazione dei fatti rilevate dalle ricorrenti, non avendo inficiato in fatto e non potendo inficiare in diritto la decisione 16-60, non possono condurre all'annullamento della stessa.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › C — Palese misconoscimento delle disposizioni del Trattalo
paragrafo 1
Le ricorrenti ravvisano un palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato nella mancata presa in considerazione da parte dell'Alta Autorità dell'interdipendenza dei vari fattori che influiscono sul carbone della Ruhr, nella
paragrafo 2
«palese violazione di un elementare principio economico»
paragrafo 3
che manifesta
paragrafo 4
«un evidente misconoscimento delle disposizioni del Trattato C.E.C.A.»
paragrafo 5
(ricorso, n. 35. 4. d), nella
paragrafo 6
«grossolana violazione delle leggi della logica»
paragrafo 7
tutte contenute nella valutazione complessiva di cui al considerando n. 12 della decisione 16-60.
paragrafo 8
La Corte non ha rilevato nel brano sopraindicato della motivazione le violazioni del Trattato che le ricorrenti vi ravvisano, nè può concludere per l'asserito conseguente palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato. Anche questo motivo va pertanto disatteso.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › 4. Violazione di forme essenziali
paragrafo 1
Sotto la rubrica di violazione di forme essenziali, le ricorrenti denunciano il difetto di motivazione. Nelle sezioni 2o a), b), c) della presente sentenza, la Corte ha constatato che i motivi esposti nei considerandi della decisione 16-60 giustificano in modo adeguato le conclusioni dell'Alta Autorità. Nella motivazione della decisione 16-60 la Corte non ha rilevato le contraddizioni lamentate dalle ricorrenti.
paragrafo 2
La Corte ritiene legittimi i motivi esposti nei considerandi della decisione 16-60; qualsiasi altro motivo, ivi compresi quelli che le ricorrenti affermano contraddittori o insufficienti, vanno considerati come sovrabbondanti e pertanto non atti a giustificare l'annullamento dell'impugnata decisione.
paragrafo 3
Per tutti questi motivi, il ricorso va respinto.
SENTENZA › LE SPESE
paragrafo 1
In conformità all'articolo 69, paragrafo 2, del Regolamento di Procedura della Corte, le ricorrenti e l'interveniènte, essendo rimaste soccombenti su tutti i motivi proposti, vanno condannate alle spese.
Dispositivo
Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,
Sentite le parti nelle loro difese orali,
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
Visti gli artt. 2, 3, 4, 5, 33, 65 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'articolo 24 dello Statuto della Corte allegato a detto Trattato, l'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e gli artt. 6!) e 93 del Regolamento di Procedura della Corte,
LA CORTE
disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso 13-60 è respinto perchè infondato.
2o Le ricorrenti e l'interveniente sono condannate alle spese di causa.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 18 maggio 1962.
Donner
Riese
Rueff
Hammes
Rossi
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 18 maggio 1962.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
A. M. Donner