Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa
Testo in vigore al
Titolo II. Della istruzione.
Art. 26
1. Le sezioni giurisdizionali possono richiedere all'Amministrazione e ordinare alle parti di produrre quegli atti e documenti che credono necessari per la decisione della controversia.
2. Possono pure richiedere che l'Amministrazione faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere depositata la relazione.
3. Le parti sono, a cura dell'Amministrazione, avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si seguiranno le verificazioni.4
Art. 27
1. La sezione quinta puo' assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verita', coi poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura civile e con le relative sanzioni.
Art. 28
1. Se una delle parti domanda l'assunzione di un mezzo istruttorio e le altre aderiscono, il presidente, qualora ne riconosca l'opportunita', da' atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per l'esecuzione.
2. Nelle vertenze elettorali, indipendentemente dall'accordo delle parti, le prefetture, su semplice richiesta del presidente della sezione quinta, devono trasmettere i verbali delle elezioni, le schede contestate e gli altri documenti che possono occorrere al giudizio.
Art. 29
1. Il presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire, applicando, per quanto e' possibile, le disposizioni del Codice di procedura civile.
Art. 30
1. Per l'esecuzione dei mezzi istruttori di cui nel capoverso dell'art. 36 della legge, e' delegato uno dei componenti della sezione, il quale procede con l'assistenza del segretario, che redige i relativi verbali.
2. Se il luogo in cui si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori della capitale, la sezione puo' delegare uno dei consiglieri di prefettura, o un magistrato il quale e' assistito da un segretario di quell'ufficio.
3. Se il mezzo istruttorio debba eseguirsi fuori del Regno, la richiesta deve farsi nelle forme diplomatiche.
Art. 31
1. Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o piu' funzionari tecnici dello Stato.
Art. 32
1. Il consigliere a cui sono commessi mezzi istruttori deve fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni.
Art. 33
1. La surrogazione del consigliere delegato, o la nomina di altro consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova e' fatta con provvedimento del presidente, ancorche' la delegazione abbia avuto luogo per decisione.
Art. 34
1. Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio importino spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la sezione intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo.
2. Se i mezzi istruttori sieno invece ordinati in seguito ad istanza di parte, questa e' tenuta ad eseguire il deposito.
3. Questo deve sempre essere fatto nella segreteria.
4. Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede sul ricorso fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente.
5. Se la parte cui spetta di fare il deposito non l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, e' in facolta' della parte contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso il quale la sezione decide allo stato degli atti.
Art. 35
1. Dopo la notificazione fatta alle parti ed all'Amministrazione a cura del segretario, che l'istruttoria ordinata e' stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, le parti stesse o l'Amministrazione devono presentare la domanda di fissazione d'udienza per la discussione del ricorso.
Titolo III. Delle domande incidenti e del ricorso incidentale.
Art. 36
1. Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'Amministrazione e depositata nella segreteria.
2. L'Amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.58
3. Il presidente puo' abbreviare il termine.
4. Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine.
5. La domanda di sospensione puo' essere presentata per la prima volta anche alla adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza.
Art. 37
1. Chi ha un interesse nella contestazione puo' intervenirvi.
2. L'intervento e' proposto con domanda diretta alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.
Art. 38
1. La domanda d'intervento e' notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorita' che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro dieci giorni successivi a quello della notificazione.
Art. 39
1. Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'intervento, gli interessati e l'Amministrazione possono presentare e trasmettere memorie e documenti.
Art. 40
1. L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.
Art. 41
1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente.
Art. 42
1. Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', la sezione pronuncia sulla controversia principale.
2. La decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal Codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.
3. Proposta la querela, la sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.
Art. 43
1. Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotta la falsita' deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se e' il ricorrente, della decadenza del ricorso.
Art. 44
1. Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorita' e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni.
Titolo IV. Dell'abbandono del ricorso e della rinuncia.
Art. 45
1. La perenzione del ricorso opera di diritto e puo' essere rilevata anche d'ufficio.
2. Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento.
Art. 46
1. In qualunque stadio della controversia si puo' rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, mediante dichiarazione verbale, di cui e' steso processo.
2. Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.
3. La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.