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Sez. 3, Sentenza n. 22374 del 29/11/2004 (Rv. 579093 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Incompetenza - Eccezione - Rilevanza - Formulazione sia da parte dell'assicuratore che dell'assicurato - Necessità.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579093-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

L'art. 23 legge n. 990 del 1969 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel disporre che l'azione di risarcimento deve essere proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato, configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, nel senso che tale domanda deve essere necessariamente rivolta nei confronti sai dell'assicuratore che dell'assicurato, con la conseguenza che, per effetto della inscindibilità della causa, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere necessariamente sollevata da entrambi i convenuti, con conseguente irrilevanza dell'indicata eccezione viceversa sollevata da uno solo di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)