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Sez. L, Sentenza n. 7858 del 26/03/2008 (Rv. 602244 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Ritardo nell'assunzione da parte del datore di lavoro - Conseguenze - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri - Onere probatorio - Del lavoratore - Esclusione - Del datore di lavoro - Oggetto.
Stato
decisa il 2008-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602244-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 25/02/1979 num. 42 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)