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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17928 del 04/07/2019 (Rv. 654561 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE | Dichiarazione - Omissione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654561-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE

Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)