Sez. 3 - , Ordinanza n. 17928 del 04/07/2019 (Rv. 654561 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE | Dichiarazione - Omissione - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE
Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)