Sez. L, Sentenza n. 2151 del 21/02/1992 (Rv. 475867 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per riforma della sentenza di estinzione | Per riforma del provvedimento definitivo del pretore - Estensione.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per riforma della sentenza di estinzione
L'art. 354, secondo comma, cod.proc.civ. - a norma del quale il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice in caso di riforma della sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo a norma e nelle forme di cui all'art. 308, stesso codice - trova applicazione anche nell'ipotesi di giudizio monocratico in primo grado, in cui pur non sussiste la reclamabilità al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore dichiarativi dell'estinzione del giudizio, sicché la rimessione al primo giudice da parte di quello di appello è consentita anche quando la dichiarazione di estinzione sia contenuta in un provvedimento definitivo del pretore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)