Ordinamento giudiziario militare
Testo in vigore al
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Parte prima. Ordinamento giudiziario militare di pace
Capo I. Dei tribunali militari in generale.
Sezione I. Costituzione organica dei tribunali militari.
Art. 1 Organi della giustizia penale militare
1. La giustizia penale militare e' amministrata:
1° dai tribunali militari;
2° dal tribunale supremo militare.
Art. 2 Specie dei tribunali militari
1. I tribunali militari si distinguono in:
1° tribunali militari territoriali;
2° tribunali militari di bordo.
2. Ove occorra, possono stabilirsi, con decreto Reale, uno o piu' tribunali militari presso il comando di forze armate concentrate fuori dei luoghi, nei quali hanno sede i tribunali militari territoriali, ovvero presso il comando di corpi spediti all'estero, fermo, in quest'ultimo caso, il potere del comandante di emanare bandi, a norma dei codici penali militari. La competenza dei tribunali anzidetti e' determinata dallo stesso decreto che li istituisce.
3. Per i tribunali militari non compresi nella tabella annessa a questo ordinamento; si provvede mediante ordinamenti speciali.
Art. 3 Uffici del tribunale militare territoriale
1. Presso ciascun tribunale militare territoriale sono costituiti:
1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio d'istruzione;
4° un ufficio di cancelleria.
2. Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti.
Art. 4 Uffici del tribunale supremo militare
1. Presso il tribunale supremo militare sono costituiti:
1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio di cancelleria.
Art. 5 Servizio di messi giudiziari militari
1. I regolamenti, militari, approvati con decreto Reale, provvedono all'ordinamento di un servizio di messi giudiziari militari presso i tribunali militari e il tribunale supremo militare.
Art. 6 Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le forze armate dello Stato
1. Quando questa legge o i codici penali militari enunciano genericamente alcuno dei gradi, comandi, reparti, servizi e simili in relazione all'ordinamento del Regio esercito, in tale indicazione s'intendono compresi anche i gradi, comandi, reparti, servizi e simili delle altre forze armate dello Stato, corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.
Art. 7 Istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d'armata o equivalenti
1. I tribunali militari territoriali sono istituiti presso i comandi di corpo d'armata, o presso i comandi corrispondenti delle altre forze armate dello Stato.
2. I tribunali militari territoriali sono dodici, salve le disposizioni degli ordinamenti speciali. Essi hanno sede, rispettivamente, a Torino, Milano, Bologna, Verona, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, La Spezia, Taranto e Zara. Essi sono costituiti, rispettivamente, presso il comando per ciascuno indicato nella tabella annessa a questa legge (allegato A), ed estendono la loro competenza sul territorio delle provincie per ciascuno indicate nella tabella medesima.
3. Con decreto Reale, possono istituirsi, permanentemente o temporaneamente, altri tribunali militari territoriali oltre quelli indicati nel comma precedente, anche in sede diversa da quella del comando presso cui il tribunale e' istituito. In tal caso, con lo stesso decreto e' stabilita la circoscrizione dei tribunali di nuova istituzione, modificandosi, ove occorra, quella dei tribunali preesistenti. I tribunali istituiti a norma di questo comma possono essere soppressi con decreto Reale.
4. Con decreto Reale, possono altresi' istituirsi o sopprimersi sezioni di tribunali militari. In questo caso lo stesso decreto determina, ove occorra, i rapporti giurisdizionali e gerarchici fra la sezione e il tribunale militare presso il quale e' istituita.
5. I decreti Reali indicati nei due commi precedenti sono emanati su proposta del Ministro militare interessato, di intesa con gli altri Ministri militari e con il Ministro delle finanze.
6. Con decreto Reale, puo' essere modificata, la circoscrizione dei tribunali militari territoriali.
Art. 8 Composizione organica dei Tribunali militari territoriali
1. I Tribunali militari territoriali sono costituiti:
1° di un presidente, avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre Forze armate dello Stato;
2° di uno o piu' giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare;
3° di ventiquattro giudici, di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani, salvo che il servizio della giustizia ne richieda un numero maggiore ; nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani.
2. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento del presidente, il giudice militare di grado piu' elevato o di maggiore anzianita' ne fa le veci.
3. Con decreto Reale, puo' disporsi che nel Tribunale militare funzionino piu' sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione e le altre sono presiedute dai giudici militari piu' elevati in grado o piu' anziani, designati, per le singole sezioni, dal presidente ; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.
4. Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del Tribunale, sentito il procuratore militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati per il giudizio a ciascuna sezione.
5. Il presidente e i giudici possono avere altri incarichi, ferme le cause di dispensa indicate nell'art. 10, e ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare, a norma dei regolamenti militari, approvati con decreto Reale.
Art. 9 Nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari
1. territoriali).
2. Il presidente e i giudici dei tribunali militari territoriali sono nominati con decreto Reale.
3. Il presidente e i giudici militari durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Tuttavia, essi possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del biennio, fino a che non siano sostituiti.
Art. 10 Cause di dispensa dall'ufficio di presidente o di giudice
1. Non possono essere destinati alle funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari:
1° gli ufficiali che hanno le funzioni di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
2° il Capo di stato maggiore generale;
3° i Capi e i Sottocapi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
4° gli ufficiali della Casa militare del Re Imperatore e dei Principi Reali;
5° gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare dei ministeri militari;
6° l'ufficiale che ha funzioni di presidente o di giudice del tribunale supremo militare.
2. Salvi i casi preveduti dal comma precedente, nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di presidente o di giudice, tranne che i regolamenti militari, approvati con decreto Reale, dispongano altrimenti.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 12 Rappresentanza delle Forze armate dello Stato nella composizione organica dei Tribunali militari
1. Il presidente deve appartenere alla stessa Forza armata alla quale appartiene il Comando presso cui e' istituito il Tribunale; e, per la Regia marina, deve inoltre appartenere al Corpo di Stato Maggiore.
2. I giudici devono appartenere : cinque al Regio esercito, cinque alla Regia marina, cinque alla Regia aeronautica, cinque alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, due alla Regia guardia di finanza e due al Corpo di polizia dell'Africa italiana.
3. Dei giudici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quattro, per ciascuna Forza, sono scelti fra gli ufficiali superiori.
4. Quando ricorrono particolari esigenze di servizio i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica hanno facolta', di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive Forze armate quali giudici nei Tribunali istituiti presso Comandi da essi, rispettivamente, non dipendenti.
5. La stessa facolta' spetta, al Ministro per l'Africa Italiana, limitatamente, pero', ad uno o piu' Tribunali militari.
Art. 13 Cessazione dall'ufficio di giudice
1. L'ufficio di presidente o di giudice cessa, se l'ufficiale che ne e' investito:
1° non ha piu' residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale;
2° e' promosso;
3° ha cessato dal servizio;
4° e' incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, o nella perdita del grado.
2. Il presidente e i giudici nominati in sostituzione di quelli, che cessano dalla carica a norma di questo articolo, durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituiti per compiere il biennio, per il quale erano stati nominati.