Sez. L, Sentenza n. 24999 del 11/09/2025 (Rv. 676497-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Dipendente di ambasciata - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Giurisdizione del giudice italiano - Insussistenza - Fondamento - Aspetti patrimoniali della controversia - Sussistenza - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Nella controversia instaurata da una dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero (nella specie, l'Ambasciata in Italia della Repubblica dell'Armenia) per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e in ogni caso l'illegittimità del licenziamento intimatole, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta - recepito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013 -, difetta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia, direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione del licenziamento - quali il pagamento di differenze retributive - che non sono, di per sé, idonei ad
incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d, della citata Convenzione.
Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 2 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)