Sez. 3, Sentenza n. 5544 del 08/06/1994 (Rv. 486940 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Successione nel contratto | Del convivente "more uxorio" con il conduttore - Ammissibilità a seguito della sentenza n. 404 del 1988 della Corte Costituzionale.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Successione nel contratto
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, in caso di morte del conduttore succede nel contratto di locazione anche chi aveva convissuto "more uxorio" con il conduttore, a prescindere del tutto dalla situazione familiare del titolare del contratto di locazione e dalla presenza di eredi legittimi.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)