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Sez. 3, Sentenza n. 5544 del 08/06/1994 (Rv. 486940 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Successione nel contratto | Del convivente "more uxorio" con il conduttore - Ammissibilità a seguito della sentenza n. 404 del 1988 della Corte Costituzionale.
Stato
decisa il 1994-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486940-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Successione nel contratto

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, in caso di morte del conduttore succede nel contratto di locazione anche chi aveva convissuto "more uxorio" con il conduttore, a prescindere del tutto dalla situazione familiare del titolare del contratto di locazione e dalla presenza di eredi legittimi.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)