Sez. 3, Sentenza n. 877 del 29/01/1991 (Rv. 470710 - 01)
Procedimento civile - Difensori - Poteri | Chiamata in causa di un terzo - Domanda risarcitoria già proposta contro l'originario convenuto - Ammissibilità.
Procedimento civile - Difensori - Poteri
Il mandato ad litem attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria. È pertanto in facoltà del procuratore, senza necessità di un apposito mandato, la chiamata in causa di un terzo contro il quale rivolgere la stessa domanda risarcitoria già proposta contro altro soggetto mediante abbandono di quella precedente, non importando tale chiamata alcun ampliamento dell'ambito originario della controversia, ma solo il mutamento del destinatario della identica pretesa di indennizzo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)