Sez. 1, Sentenza n. 22256 del 07/12/2012 (Rv. 624724 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento per dichiarazione di fallimento, anche se in estensione - Art. 15 legge fall. - Parti necessarie - Debitore e creditori istanti - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio secondo cui nel procedimento per estensione del fallimento a norma dell'art. 147 legge fall., come, più in generale, in ogni procedimento per la dichiarazione di fallimento, sono parti necessarie i debitori dei quali si chiede il fallimento ed i creditori direttamente od indirettamente istanti non è applicabile alla stessa società debitrice, che abbia chiesto il fallimento, né al suo socio accomandatario, poiché essi sono già parti nel giudizio per la dichiarazione di fallimento ex art. 15, secondo comma, legge fall., in quanto debitori, sicchè la loro qualifica di istanti non ne giustifica una legittimazione diversa ed autonoma nel giudizio di estensione del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)