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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 940 del 1988

Decisione
decisa il 1988-07-08, depositata il 1988-07-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:940
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9215

  • Tributi in genere
  • Imposte dirette
  • Utili distribuiti ai soci
  • Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi
  • Ammissione in detrazione
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La determinazione del quantum del tributo ben può essere connessa all'osservanza di alcuni oneri, purché non irragionevolmente gravosi da parte del contribuente, quale la veridica indicazione nella dichiarazione dei redditi degli utili percepiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24, indicato peraltro dal giudice a quo senza cenno di motivazione, 3 e 53 Cost., dell'art. 2, secondo comma della l. 16 dicembre 1977 n. 904). Sent. n. 186/1982; O. n. 130/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Alliata Filippo e l'Ufficio II.DD. di Saronno, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Alliata Filippo, avente per oggetto l'accertamento, da parte dell'Ufficio Imposte di Saronno, di redditi di capitale non dichiarati a fini IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente per la tassazione degli utili della società di capitale alla indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata, per presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione; che, in particolare, il giudice remittente ha rilevato che l'omessa dichiarazione di utili percepiti ben può giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non può influire sull'ammontare delle detrazioni fiscali, e, quindi, sulla determinazione dell'imposta, che va, comunque, commisurata alla effettiva capacità contributiva, di guisa che la discriminazione, ai fini della detraibilità del credito di imposta, tra chi abbia osservato la legge e chi l'abbia violata sarebbe ingiustificata; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in giudizio, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che già con la sentenza n. 186 del 1982 e, più recentemente, con l'ordinanza n. 130 del 1988, questa Corte ha affermato che la determinazione del quantum del tributo ben può essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purché non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti; che, alla stregua del riferito principio, risulta manifestamente infondato il riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., contenuto nell'ordinanza di rimessione; che, quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza de qua non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la violazione della citata disposizione costituzionale, stante il carattere sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia delle garanzie di tutela giurisdizionale; che la proposta questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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