Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21908 del 27/10/2015 (Rv. 637008 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Cessione di abitazione di lusso - Applicazione dell'IVA al 4 per cento per indebita agevolazione "prima casa" - Recupero della maggiore imposta - Avviso di liquidazione emesso nei confronti dell'acquirente - Legittimità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema d'IVA, nel caso in cui la cessione di un'abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'IVA con aliquota del 4 per cento ai sensi del disposto del n. 21 della parte seconda della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, in luogo di quella ordinaria, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, idonea a far sorgere - ai sensi dell'art. 1 della nota II bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del1986, richiamato dal predetto n. 21, ed applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale, si tratti d'imposta sul valore aggiunto o d'imposta di registro - un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. 1 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)