Sez. 6, Ordinanza n. 2983 del 04/10/1996 Cc. (dep. 30/10/1996) Rv. 206214 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Omessa identificazione del funzionario corrotto - Irrilevanza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l'effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 321 cod. pen. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)