Sez. 1, Sentenza n. 8594 del 11/08/1993 (Rv. 483418 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni - Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione | Relativamente al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data di dichiarazione del fallimento - Sanzioni relative - Soggetto passivo - Curatore del fallimento - Ammissibilità.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni - Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione
Il curatore del fallimento è soggetto passivo delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 56 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nei casi di omessa, infedele o incompleta dichiarazione per il periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data di dichiarazione del fallimento, atteso che la presentazione di detta dichiarazione - da effettuarsi entro quattro mesi dalla nomina - incombe a lui personalmente a norma dell'art. 10, quarto comma, del precisato d.P.R., mentre l'art. 46 dello stesso testo di legge, nello stabilire le sanzioni per omessa, incompleta o infedele dichiarazione, non pone alcuna eccezione esonerativa per le dichiarazioni che debbono essere presentate da chi non riveste, nello stesso tempo, la condizione di soggetto passivo della imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)