Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 27/07/1995 Cc. (dep. 22/08/1995) Rv. 202921 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere | Sequestro preventivo - Occupazione abusiva di un alloggio popolare abitato dall'erede del legittimo assegnatario - Richiesta del P.M. di sequestro preventivo - Rigetto del G.I.P. - Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. - Proponibilità da parte dell'erede - Legittimazione - Sussistenza.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - In genere
L'erede del legittimo assegnatario di un alloggio popolare, da lui abitato ed occupato abusivamente da terzi, rientra tra i soggetti legittimati a proporre appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento del G.I.P. di rigetto della richiesta del P.M. di sequestro preventivo dell'immobile, potendo vantare il diritto ad essere reintegrato nel possesso del bene.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)