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Sez. L, Sentenza n. 3707 del 14/04/1999 (Rv. 525373 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) | Presupposti - Recapito della dichiarazione presso l'indirizzo del destinatario - Onere della prova - A carico del dichiarante - Qualificazione del destinatario come "sconosciuto" da parte dell'agente postale - Conseguente mancata consegna e rinvio della lettera al mittente - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Insussistenza - Fattispecie relativa a contestazione disciplinare nei confronti di lavoratore subordinato e a doglianza del datore di lavoro circa l'omessa indicazione del suo nominativo su citofono e cassetta delle lettere.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525373-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE)

Affinché possa operare la presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata stabilita dall'art. 1335 cod. civ. occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso detto indirizzo, e non può invece ritenersi sufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, che, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nella lettera raccomandata, abbia disposto il rinvio della stessa al mittente, in quanto manca in tal caso ogni concreta possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della lettera; né in senso contrario può essere richiamata la disciplina del recapito delle raccomandate con deposito delle stesse presso l'ufficio postale e rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario, poiché in tal caso sussiste la possibilità di conoscenza del contenuto della dichiarazione da parte del destinatario e del resto la dichiarazione si ritiene pervenuta all'indirizzo del medesimo solo dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico. (Nella specie il ricorrente - datore di lavoro - deduceva in particolare che l'agente postale avesse ritenuto "sconosciuto" il destinatario - lavoratore subordinato - e quindi omesso il recapito della lettera raccomandata, contenente una contestazione disciplinare, poiché il lavoratore non aveva riportato il suo nome sulla targhetta del citofono e sulla cassetta delle lettere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)