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Sez. 5, Sentenza n. 5884 del 08/03/2013 (Rv. 625550 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Processo tributario - Impugnazione di sentenza di secondo grado recante declaratoria di illegittimità di un avviso di accertamento - Contraddittorietà con altro avviso di accertamento sintetico - Censura attinente alla illogicità o contraddittorietà della motivazione - Necessità - Denuncia sotto il profilo dell'"error in procedendo" o della violazione di legge - Inammissibilità del motivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625550-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione (nella specie, avverso sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale in grado di appello), è inammissibile il motivo con cui si denunci sotto il profilo dell'"error in procedendo" (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e della violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), e non sotto quello del difetto di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la declaratoria di illegittimità di un avviso di accertamento per la rettifica del valore di avviamento di un'azienda ceduta, in rapporto ad un successivo avviso di accertamento sintetico emesso nei confronti del medesimo contribuente, trattandosi di censura che si risolve non nella mancata applicazione della normativa di riferimento o nella omessa applicazione di una norma processuale o nell'omesso esame di una domanda, quanto unicamente nell'asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)