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Sez. 1, Sentenza n. 10332 del 19/05/2016 (Rv. 639806 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Liquidazione della quota in favore del socio defunto - Legittimazione passiva nel giudizio - Spettanza alla società - Citazione dei soci - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639806-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, formulata dagli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci ma della società medesima quale soggetto passivamente legittimato, potendosi altresì evocare in giudizio anche i soci superstiti, qualora siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, sebbene non siano litisconsorti necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)