Sez. 2, Sentenza n. 3772 del 29/12/1971 (Rv. 355599 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Per ricondurre sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia la denuncia, in Sede di legittimita, di mancato esame di un documento o di altro elemento probatorio di normale efficacia, questo deve essere, di per se, idoneo a stabilire la verita di un fatto che non sia stato preso in considerazione dal giudice di merito e che, se fosse stato esaminato, avrebbe potuto condurre a decisione diversa da quella adottata (nella specie, vertendosi in tema di acquisto di proprieta esclusiva per usucapione di una striscia di terreno compresa fra il confine di un fondo ed una siepe, terreno e siepe formanti oggetto di compossesso, nel passato, fra le parti, e stata ritenuta non decisiva la dimostrazione del possesso esclusivo attraverso l'offerta di prova dalle quali comunque non risultava il mutamento del titolo del possesso). (V 2666'70, mass n 349096; 413'70, mass n 345378*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)