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Sez. 2, Sentenza n. 953 del 27/03/1968 (Rv. 332328 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE.*
Stato
decisa il 1968-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332328-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE.*

Ai fini del carico delle spese di giudizio, la soccombenza va riferita, non alle particolari vicende subite dalla causa nelle singole fasi ma all'esito finale di essa, onde ben puo il giudice di merito provvedere sulle spese mediante valutazione globale ed unitaria, rapportata al risultato finale della lite. Conforme alle sentenze n. 125-68, mass. N.330971' n.1217-67, massima n. 327711' n.2879-66, massima n.325458' 1451-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)