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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 449 del 1992

Decisione
decisa il 1992-11-02, depositata il 1992-11-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:449
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 18873

  • Processo penale
  • Istruttoria dibattimentale
  • Teste già escusso dalla P.G.
  • Divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di P.G. anche in caso di sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del testimone
  • Denunciata lesione degli artt. 3, 24, 102, 112 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1992.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 18874

  • Processo penale
  • Istruttoria dibattimentale
  • Teste irreperibile già escusso dalla polizia giudiziaria
  • Divieto di lettura dei verbali delle dichiarazioni rese anche in caso di sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del teste
  • Lamentata violazione degli artt. 3, 24, 102 e 112 Cost.
  • Superamento della questione per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di testimonianza indiretta, nei casi suddetti, per gli ufficiali e gli agenti di P.G., nonché di norma di legge sopravvenuta.
Leggi la massima
Una volta caducato, a seguito di dichiarazioni di illegittimità costituzionale, il divieto di testimonianza indiretta degli agenti e degli ufficiali di p.g., deve ritenersi che la questione relativa al divieto di lettura, a dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità, non abbia più ragione d'essere. La questione stessa, comunque, risulta superata dalla modifica apportata all'art. 512 del codice di procedura penale dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356. - S. n. 24/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 514, in relazione all'art. 512, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1992 dal Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Rivaben Claudio, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b) dell'art. 514, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per le stesse ragioni";
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale; che una volta caducato, a seguito di detta sentenza, il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la questione sub b), così come prospettata, non abbia più ragion d'essere (questione comunque superata dalla modifica apportata all'art. 512 del codice di procedura penale dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze