Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 17/02/1984 (Rv. 433333 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA CASA LOCATA - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO DEI LAVORI DA PARTE DEL CONDUTTORE COMMITTENTE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE CHE HA ACQUISITO I MIGLIORAMENTI SENZA OBBLIGO DI INDENNIZZO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA CASA LOCATA - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO DEI LAVORI DA PARTE DEL CONDUTTORE COMMITTENTE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE CHE HA ACQUISITO I MIGLIORAMENTI SENZA OBBLIGO DI INDENNIZZO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché la Mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento, non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dall'altra parte, ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito, sussiste detta causa giustificatrice anche se essa derivi da un rapporto intercorrente non fra il depauperato e l'arricchito, bensì tra questi ed un terzo. Conseguentemente, colui il quale abbia eseguito, su incarico del conduttore di un immobile, opere di miglioramento dell'immobile locato, non può, ove il conduttore non l'abbia soddisfatto del suo credito per il prezzo, rivalersi con l'Azione di indebito arricchimento verso il locatore al quale - in virtù di apposita clausola contrattuale ovvero in forza dell'art. 1592 cod. civ. - i miglioramenti siano stati acquisiti senza Obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione, trovando il vantaggio del locatore causa giustificatrice nel rapporto di locazione intercorso con il committente delle opere suddette. (Conf 3137/82, mass n 421080).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)