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Sez. U, Sentenza n. 562 del 10/08/2000 (Rv. 539394 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Notificazione di cartella esattoriale - Conseguente proposizione di azioni qualificabili come opposizione ex legge n. 689/1981, opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Decisione con unica sentenza - Mezzi di impugnazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539394-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Qualora, a seguito della notificazione di una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, l'intimato proponga domande qualificabili sia quali opposizioni all'atto sanzionatorio ai sensi della legge n. 689 del 1981 (in difetto della notifica del medesimo), sia opposizioni all'esecuzione (in relazione alla pretesa incidenza di fatti estintivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo), sia opposizioni agli atti esecutivi (in relazione a irregolarità formali della cartella esattoriale), e con una sola sentenza si sia provveduto in ordine a tutte le domande, tale sentenza è impugnabile con il ricorso per cassazione quanto all'opposizione a norma della legge n. 689 del 1981 (art. 23) e all'opposizione agli atti esecutivi (art. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost.) e con l'appello quanto all'opposizione all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)