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Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalita' deliberati dal Comitato di cui al successivo articolo 3.

2. La garanzia prevista nel comma precedente e' di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

3. La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilita' del Fondo e non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

Art. 2

1. Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

  1. a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 1 della presente legge;

  2. b) da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1971, da prelevare dalle somme stanziate nel capitolo 39 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;

  3. c) da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

  4. d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Art. 3

1. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

2. Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

  1. a) ai criteri e alle modalita' che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

  2. b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

  3. c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

  4. d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

3. Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 4

1. Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali, e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 5

1. L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, e' sostituito dal seguente:
"La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non puo' superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.
Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che gia' abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.
Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.
Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.
Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860".

Art. 6

1. All'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi:
"In tale fido massimo non e' compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potra' superare l'importo complessivo di lire 3 milioni.
In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa e' fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima".

Art. 7

1. Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e' sostituito dal seguente:
"Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita".

Art. 9

1. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e alla copertura dell'onere relativo verra' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - TREMELLONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE