Sez. 5, Sentenza n. 19129 del 07/09/2010 (Rv. 614659 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Personale dipendente di una società distaccato presso altra - Rimborso del costo - Detraibilità I.V.A. - Esclusione - Rimborso eccedente il costo del personale - Detraibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, ai sensi dell'art.8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n.67, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è esente da IVA nei limiti dell'importo relativo, poichè, entro tali limiti, l'una società, distaccando il suo personale, non effettua alcuna prestazione rilevante ai fini IVA in favore dell'altra; ne discende che solo la somma eccedente il rimborso è sottoposta ad IVA detraibile.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)