Sez. 1, Sentenza n. 1185 del 17/11/1970 Ud. (dep. 27/01/1971) Rv. 116387 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - LIMITAZIONE AI MOTIVI ACCOLTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - LIMITAZIONE AI MOTIVI ACCOLTI.*
La norma dell'art 203 cod proc pen, ispirata alla esigenza di assicurare la uniformita dei giudizi, non conferisce all'imputato che non abbia presentato motivi a sostegno del suo appello un autonomo diritto all'esame dei motivi addotti dal coimputato ma stabilisce soltanto l'estensione degli effetti favorevoli della sentenza che accolga tali motivi non esclusivamente personali. Ne consegue che, dovendosi l'effetto estensivo ritenere limitato ai soli capi in cui il motivo non esclusivamente personale sia stato accolto, il coimputato la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile non ha diritto di dolersi dell'omesso esame nei suoi particolari confronti dei motivi estensibili respinti dal giudice nei confronti dell'appellante che li aveva prodotti. (V 116055, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)