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Sez. 3 - , Sentenza n. 23704 del 22/11/2016 (Rv. 642984 - 02)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Locazione immobiliare - Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Onere probatorio del locatore - Portata - Prova del maggior valore locativo di mercato - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642984-02

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di responsabilità del conduttore per ritardato rilascio dell'immobile locato, il maggior danno ex art. 1591 c.c. deve essere provato in concreto dal locatore, anche mediante il ricorso a presunzioni, purché, però, sia dimostrato che il suddetto ritardo abbia concretamente pregiudicato la possibilità di locare a terzi il bene per un canone superiore all'ultimo pattuito con il conduttore inadempiente, non essendo sufficiente la prova del diverso e maggior valore locativo di mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)