Sez. 5, Sentenza n. 4221 del 02/03/2004 (Rv. 570722 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Presupposto per l'imposizione - Sottrazione del suolo pubblico all'uso comune di tutti i cittadini a beneficio di un singolo - Necessità - Concessionari di spazi siti in edifici stabilmente adibiti dal comune a mercato all'ingrosso - Obbligo di corresponsione della tassa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
L'art. 38, primo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che assoggetta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni effettuate - oltre che nelle strade, nei corsi, nelle piazze - sugli altri beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, e dunque anche sui beni demaniali costituiti dai pubblici mercati, trova applicazione - al pari dell'abrogato art. 192 R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 - tutte le volte in cui i mercati stessi siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel complesso della viabilità municipale, ed occasionalmente destinati dall'ente territoriale allo svolgimento di attività di vendita al pubblico, mentre la sua applicabilità deve essere esclusa nel caso in cui i mercati stessi abbiano luogo in edifici stabilmente utilizzati dal comune per ospitarli, atteso che il tributo in questione trova il suo fondamento nel venir meno, per la collettività e per l'ente che la rappresenta, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario. Nè la previsione del pagamento del tributo contenuta nell'atto di concessione vale, nel medesimo caso, a giustificare la corrispondente pretesa del comune, poiché detta previsione non può certo autorizzare la riscossione di un tributo non dovuto, che, oltretutto, finisce con il risolversi in una contribuzione in contrasto con l'art. 9, quarto comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, che vieta, nei mercati all'ingrosso, l'imposizione di pagamenti privi di funzione corrispettiva di prestazioni effettivamente rese.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Legge 25/03/1959 num. 125 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)