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Sez. U, Sentenza n. 348 del 21/02/1962 (Rv. 250532 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CAUSE PENDENTI DAVANTI A GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE SPECIALE - SUSSISTENZA - - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250532-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CAUSE PENDENTI DAVANTI A GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE SPECIALE - SUSSISTENZA - - ESCLUSIONE.*

E inammissibile la litispendenza fra cause pendenti, rispettivamente davanti ad un giudice ordinario e ad un giudice speciale, data la diversita sostanziale degli oggetti e dato che, nel sistema del vigente codice di rito civile, la litispendenza ha il suo criterio regolatore nel principio della prevenzione, che presuppone l'esistenza di due giudici egualmente competenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)