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Sez. 6, Sentenza n. 7811 del 04/02/2008 Cc. (dep. 20/02/2008) Rv. 239153 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva di un minorenne - Condizioni - Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo rumeno.
Stato
decisa il 2008-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239153-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Esistono le condizioni favorevoli all'estradizione esecutiva di un minorenne, se lo Stato richiedente ha tenuto conto nel rito e nella condanna della minore età dell'imputato e se la sua legislazione riservi un trattamento penitenziario differenziato e favorevole al suo reinserimento sociale. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una domanda di estradizione proveniente dal Governo della Repubblica di Romania, ha ritenuto non ostativa la circostanza che nella sua legislazione non siano previsti per il minorenne taluni istituti, quali il perdono giudiziale, la messa in prova o il proscioglimento per irrilevanza del fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)