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Sez. 1, Sentenza n. 3903 del 01/04/1993 (Rv. 481637 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sulla entrata (I.G.E.) - I.G.E. all'importazione - Valore Imponibile | Autoveicoli allo "stato estero" - Rivendita ai concessionari italiani - Imponibile - Spese di assicurazione e trasporto fino al concessionario - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481637-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sulla entrata (I.G.E.) - I.G.E. all'importazione - Valore Imponibile

Ai fini della "IGE all'importazione", con riguardo ad autoveicoli, i quali siano acquistati dalle case produttrici straniere, e poi siano rivenduti ai concessionari italiani quando si trovino ancora allo "stato estero", cioè prima della nazionalizzazione, l'imponibile deve includere le spese di assicurazione e trasporto fino a detti concessionari, ove assunte dal rivenditore-importatore, considerando che l'operazione complessiva si traduce in un'importazione "franco destino o domicilio", e, quindi, ricade nelle previsioni dell'art. 96 terzo comma del R.D. 26 gennaio 1940 n. 10 (mentre si sottrae alla "IGE interna", ai sensi dell'art. 17 penultimo comma del R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2, nel testo introdotto dalla legge 24 marzo 1959 n. 112).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 17, Regio Decr. 26/01/1940 num. 10 art. 96, Legge 24/03/1959 num. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)