Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 159 del 2002
Massime (1)
Massima n. 26968
- Parlamento
- Immunità parlamentari
- Procedimento penale a carico di un parlamentare per le opinioni espresse nel corso di trasmissione televisiva
- Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza
- Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dal tribunale di cosenza
- Dichiarazione di improcedibilità per deposito tardivo
- Riproposizione del ricorso da parte della stessa autorità giudiziaria
- Delibazione preliminare di ammissibilità
- Carenza di requisiti essenziali
- Inammissibilità del ricorso.
Leggi la massima
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto dal Tribunale di Cosenza nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 9 novembre 1999 con la quale venivano ritenute insindacabili, in quanto espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, le opinioni manifestate da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva per le quali era pendente procedimento penale. Il ricorso è infatti carente dei requisiti essenziali, mancando una domanda chiaramente individuabile, consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che annulli la stessa delibera. - Sul precedente ricorso, proposto dallo stesso Tribunale di Cosenza, v. ordinanza di ammissibilità n. 389/2000 e successiva sentenza n. 293/2001 dichiarativa di improcedibilità a causa del deposito tardivo del ricorso.
Norme impugnate
- deliberazione della Camera dei deputati 9 novembre 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Cost.
- art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, promosso dal Tribunale di Cosenza - sezione 2a penale - con ricorso depositato il 19 febbraio 2001 ed iscritto al n. 184 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.
punto 1
Ritenuto che nel corso del giudizio penale innanzi al Tribunale di Cosenza a carico del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui all'art. 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) in relazione all'art. 595 del codice penale e all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disciplina sulla stampa) per avere, in data 4 dicembre 1992, facendo uso del mezzo televisivo, offeso la reputazione del consulente tecnico Sandro Lopez, con l'attribuzione di fatto determinato, la difesa dell'imputato all'udienza del 9 gennaio 1995, invocava l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, e chiedeva che il Tribunale disponesse, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione) la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, che era disposta in pari data;
che l'assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 9 novembre 1999, deliberava, conformemente alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nel senso di ritenere che i fatti per i quali era pendente detto processo penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza adottata all'udienza del 21 febbraio 2000, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla citata delibera; ricorso dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza n. 389 del 2000, con riserva di ogni definitiva decisione anche in ordine alla ammissibilità, e con disposizione di adempimenti, a cura del Tribunale ricorrente, di notifica alla Camera dei deputati e di deposito presso la Corte, con la prova dell'eseguita notificazione, entro determinati termini;
che il ricorso e l'ordinanza erano depositati tardivamente dal Tribunale di Cosenza rispetto al termine perentorio assegnato, per cui questa Corte dichiarava improcedibile il ricorso stesso, con sentenza 25 luglio 2001, n. 293;
che il Tribunale di Cosenza, nel frattempo, con ordinanza adottata all'udienza del 5 febbraio 2001, ha nuovamente sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla citata delibera, senza fare alcun riferimento al precedente ricorso;
che il Tribunale di Cosenza si è limitato a riproporre pedissequamente le precedenti censure, ritenendo non configurabile un collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie e l'attività parlamentare del deputato Sgarbi, alla luce degli elementi desumibili dalla delibera di insindacabilità e dalla relazione della Giunta alla quale la prima faceva rinvio, non apparendogli riscontrabile negli apprezzamenti formulati dallo stesso in ordine alla competenza e professionalità del consulente tecnico Lopez un'attinenza con atti tipici della funzione parlamentare, né essendo possibile individuare nel comportamento di cui si tratta un qualche intervento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare;
che, secondo il collegio ricorrente, il deliberato della Camera dei deputati, motivando l'insindacabilità con la natura di critica tutta politica delle espressioni usate dal deputato Sgarbi, si sarebbe basato sulla erronea interpretazione, secondo la quale la prerogativa costituzionale coprirebbe tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica del deputato o senatore, ciò che comporterebbe la ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, rendendosi, pertanto, necessario il ricorso al rimedio del conflitto di attribuzione a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che pertanto, il Tribunale di Cosenza, ritenendo "necessario ... il controllo sul legittimo esercizio dei poteri della Camera dei deputati nella vicenda in esame" ha rimesso gli atti alla Corte per la soluzione del conflitto tra i poteri dello Stato;
che nelle conclusioni-dispositivo il Tribunale si è limitato a sollevare "conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione come esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata in data 9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti al ...Tribunale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi".
punto 2
Considerato che alla luce dell'indirizzo interpretativo affermato con le sentenze n. 363 e n. 364 del 2001 e n. 15 e n. 31 del 2002, il ricorso, a prescindere da ogni ulteriore questione sulla ritualità di riproposizione, deve essere dichiarato, in questa fase preliminare, inammissibile, in quanto l'atto introduttivo, pur contenendo gli elementi indispensabili per la identificazione delle "ragioni di conflitto", difetta di una domanda chiaramente individuabile, consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che annulli la stessa delibera;
che ne consegue l'inammissibilità del ricorso per conflitto in quanto carente dei suoi requisiti essenziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di
Cosenza nei confronti della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze