Sez. 1, Sentenza n. 14753 del 18/06/2010 (Rv. 615649 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio amministrativo - Istanza di prelievo - Mancanza - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, è riscontrabile davanti al giudice amministrativo con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di ragionevole durata possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo o alla ritardata presentazione di essa, atteso che tale evenienza può incidere esclusivamente sulla determinazione dell'indennità spettante, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., all'avente diritto, come ribadito dai più recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Decisione Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), secondo i quali è possibile al giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità del caso e scendere al di sotto dell'importo di mille euro normalmente liquidate. (Fattispecie cui non è applicabile "ratione temporis" il d.l. 25 gennaio 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)