Sez. U, Sentenza n. 284 del 20/02/1965 (Rv. 310465 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - FACOLTA DELLA AMMINISTRAZIONE - FATTISPECIE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - FACOLTA DELLA AMMINISTRAZIONE - FATTISPECIE.*
L'art. 1, primo comma del DL 6 dicembre 1947 n. 1501, nell'ammettere la facolta dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti quando riconosca un aumento o una diminuzione in misura superiore al 10 per cento del costo complessivo dell'opera pubblica ha fatto salva l'ipotesi di patti in contrario. Tale riserva contempla la possibilita che, anche in materia di appalti per opere pubbliche, committente ed appaltatore convengano contrattualmente che, nel caso di predeterminate condizioni, l'una o l'altra parte possa pretendere la revisione dei prezzi inizialmente fissati, cioe convengono un vero e proprio diritto alla revisione, con la conseguenza che, ove un tale atto risulti stipulato, il diritto alla revisione dei prezzi e tutelabile, in via immediata e diretta, dinanzi al giudice ordinario, ovvero, nel caso che il contratto contenga una valida clausola compromissoria, dinanzi agli arbitri. La norma trova applicazione soltanto per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualsiasi durata appaltati, concessi o affidati dalle amministrazioni e dalle aziende dello stato, nonche dagli altri enti pubblici, dopo il 10 gennaio 1948, data di entrata in vigore del DL n 1501 del 1947.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1947 num. 1501 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)