Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 284 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10559
- Reato in genere
- Procedibilità d'ufficio o a querela
- Reato di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario
- Perseguibilità d'ufficio
- Asserita disparità di trattamento rispetto al reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento o sequestro civile (perseguibile a querela)
- Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 5 luglio 1928, n. 1760, art. 10.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in assenza di argomenti o profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi con precedente ordinanza di manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, che prevede la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario, diversamente da quanto dispone l'art. 388 cod.pen. nel testo sostituito dall'art. 87 della Legge 24 novembre 1981, n. 689). - O.n. 294/1987
Norme impugnate
- art. 10 legge 5 luglio 1928, n. 1760
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n.1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal Pretore di Codogno, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Codogno dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, assumendo che darebbe luogo a violazione del principio d'uguaglianza il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario e, viceversa, la perseguibilità a querela di parte del reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento o sequestro civile (art. 388, terzo comma, c.p., nel testo sostituito con l'art. 87 della legge 24 novembre 1981, n. 689);
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 294 del 1987 e che non vengono prospettati argomenti o profili nuovi;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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