Sez. 2, Sentenza n. 3417 del 13/10/1976 (Rv. 382185 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - ESISTENZA DI UN DANNO ATTUALE E CONCRETO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - ESISTENZA DI UN DANNO ATTUALE E CONCRETO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
In materia di distanze legali sussiste un diritto soggettivo al rispetto delle stesse, che sorge indipendentemente dalla possibilita di costruire e sussiste senza riguardo all'effettiva esistenza di un danno attuale e concreto. (nella specie i convenuti avevano eccepito la carenza di interesse ad agire dell'attore, in base alla considerazione che questi non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla pronuncia giudiziale, ma anzi ne sarebbe rimasto danneggiato, poiche, se anch'egli avesse voluto costruire, sarebbe stato costretto a rispettare la distanza di sei metri dalla costruzione preesistente. La suprema Corte, nel respingere l'eccezione, ha formulato il principio espresso nella massima che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)