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Sez. 3, Sentenza n. 6086 del 16/03/1988 Ud. (dep. 19/05/1988) Rv. 178421 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE SOTTO IL LIVELLO DEL SUOLO - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178421-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE SOTTO IL LIVELLO DEL SUOLO - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ.*

Nel concetto tecnico-giuridico di costruzione è compresa qualsiasi opera diretta a trasformare in modo durevole l'area scoperta preesistente senza alcun riguardo al tipo, alla grandezza e all'ubicazione (suolo o sottosuolo) dei manufatti realizzati. Ne deriva che la costruzione sotto il livello del suolo non si sottrae al regime concessorio per la sua idoneità a ledere il bene tutelato dalla legislazione urbanistica. (Conf mass n 161063; (Conf mass n 160932; (Conf mass n 146138).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)