Sez. 1 - , Sentenza n. 2038 del 26/01/2018 (Rv. 647054 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Amministratori di s.r.l. - Responsabilità solidale gestoria - Natura oggettiva - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
La responsabilità solidale degli amministratori della s.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all’effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)