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Sez. 2, Sentenza n. 1709 del 29/11/1965 Ud. (dep. 08/03/1966) Rv. 100791 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - FURTO DI AUTOVEICOLI LASCIATI IN SOSTA SULLA PUBBLICA VIA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - NEGLIGENZA O IMPRUDENZA DEL DETENTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1965-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100791-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - FURTO DI AUTOVEICOLI LASCIATI IN SOSTA SULLA PUBBLICA VIA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - NEGLIGENZA O IMPRUDENZA DEL DETENTORE - IRRILEVANZA.*

Agli effetti dell'art 625, n 7 cod pen, la esposizione della cosa alla pubblica fede deve essere accertata secondo un criterio oggettivo, e quindi prescindendo dall'intento del proprietario di affidare la stessa cosa al senso di onesta del pubblico. Nel caso di furto di un autoveicolo lasciato in sosta sulla pubblica via, l'aggravante prevista dalla norma anzidetta puo essere ritenuta insussistente solo se la protezione del veicolo sia stata assicurata con un mezzo idoneo ed efficace; il fatto che la sottrazione sia stata agevolata dalla negligenza del proprietario, il quale abbia omesso qualunque cautela od abbia lasciato le chiavi di avviamento del motore nell'apposito alloggiamento sul cruscotto o all'interno della vettura, non esclude la esposizione di questa alla pubblica fede in conformita ad una consuetudine largamente osservata dagli automobilisti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)