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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1879 del 25/01/2018 (Rv. 647086 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Necessità - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647086-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d' interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata d'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva in una fattispecie in cui l'appello principale aveva ad oggetto il rapporto di mediazione tra promissario acquirente e mediatore ed aveva ad oggetto l'accertamento negativo del diritto alle provvigioni mentre l'appello incidentale tardivo proposto dal promissario alienante, il quale aveva subito il recesso, la condanna alla restituzione della caparra ed aveva proposto azione di manleva nei confronti del mediatore, aveva ad oggetto il preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)