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Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 23/09/1963 (Rv. 264032 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - LUCI - IN GENERE - TUTELA POSSESSORIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264032-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - LUCI - IN GENERE - TUTELA POSSESSORIA - INAMMISSIBILITA.*

L'Azione possessoria non e ammessa a tutela di luci. Queste possono essere chiuse non solo da chi abbia acquistato la medianza mediante costruzioni in aderenza od in appoggio, ma possono essere oscurate anche in altro modo, purche la legge non le tuteli mediante la previsione di distanze determinate. Pertanto, le luci non possono fruire in possessorio di una tutela maggiore di quella che loro compete in petitorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)