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Sez. 3, Sentenza n. 5006 del 16/11/1977 (Rv. 388620 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - TERZO COABITANTE CON IL DEBITORE - DIRITTO SUI BENI MOBILI PIGNORATI - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVA PER PRESUNZIONI - DISCIPLINA - IDENTITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388620-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - TERZO COABITANTE CON IL DEBITORE - DIRITTO SUI BENI MOBILI PIGNORATI - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVA PER PRESUNZIONI - DISCIPLINA - IDENTITA - FATTISPECIE.*

Il terzo, ancorche coabitante con il debitore, incontra i limiti stabiliti dall'art 621 cod proc civ alla prova testimoniale del suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore: conseguentemente, nei casi in cui l'esistenza del diritto del terzo non sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non e ammissibile neppure la prova per presunzioni, esclusa dall'art 2729 cod civ nei casi in cui la legge non ammette la prova testimoniale. (nella specie il terzo, padre del debitore, aveva esibito l'atto di proprieta dell'immobile, uno stato di famiglia, e una certificazione del sindaco con la quale si dava atto che il debitore era disoccupato e viveva a totale carico del padre. La SC nel cassare la decisione impugnata, ha affermato che tale documentazione non superava il carattere di presunzione semplice).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)