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Sez. 1, Sentenza n. 3656 del 15/12/1971 (Rv. 355402 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE - IMPRENDITORE COMMERCIALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355402-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE - IMPRENDITORE COMMERCIALE - NOZIONE.*

E imprenditore commerciale e, come tale, e soggetto a fallimento colui che esercita l'attivita continuativa e sistematica di intermediazione nella circolazione del denaro mediante sconto di cambiali ed impiego del ricavato in operazioni di prestito a scopo di lucro. Per integrare il requisito dell'organizzazione non e necessario che l'attivita imprenditoriale si svolga con un apparato esteriore aziendale, ma e sufficiente la direzione specifica impressa, con mezzi anche rudimentali, alla propria attivita e l'attuazione dei mezzi stessi convogliati al fine della circolazione dei beni. (Conf 2410'69, mass n 341877 e 341879).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)