Sez. 4, Sentenza n. 10798 del 10/04/1987 Ud. (dep. 15/10/1987) Rv. 176841 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - INTEGRAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - INTEGRAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*
Nella sentenza di appello, le motivazioni di primo e di secondo grado, quando sono omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazione costituiscono una sola entità logico-giuridica alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione di essa sentenza. Pertanto, una motivazione per relationem mediante rinvio alle argomentazioni del provvedimento appellato è legittima nella ipotesi in cui i motivi di gravame non abbiano introdotti elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare situazioni già discusse ed esaminate in prima istanza. (alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto non viziata da difetto la motivazione alquanto sintetica del tribunale, in grado di appello, che aveva succintamente riesaminato i problemi affrontati congiuntamente e disattesi dal pretore). (V per quanto valga m. 103691).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)