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Sez. 2, Sentenza n. 1498 del 21/05/1974 (Rv. 369612 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - EFFICACIA DECISORIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369612-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - EFFICACIA DECISORIA - INSUSSISTENZA.*

Nessuna preclusione decisoria del merito puo derivare dalle affermazioni ultroneamente contenute in un'ordinanza, in quanto i provvedimenti ammissivi di mezzi istruttori o comunque destinati a dare impulso al processo, salve le ordinanze previste dal terzo comma dell'art 177 cod proc civ sono sempre revocabili e modificabili a mezzo della successiva sentenza. (V 1302'70, mass n 347009).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)