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Sez. 2, Sentenza n. 698 del 16/02/1977 (Rv. 384273 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - CONTRATTO SIMULATO DAL RAPPRESENTANTE - LIMITI DI PROVA PER IL RAPPRESENTATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384273-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - CONTRATTO SIMULATO DAL RAPPRESENTANTE - LIMITI DI PROVA PER IL RAPPRESENTATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In caso di simulazione del contratto da parte del rappresentante, il rappresentato deve considerarsi terzo, e pertanto legittimato senza limiti di prova a far dichiarare la simulazione, sol che non abbia dato la procura a simulare, ovvero che non fosse consapevole, al momento in cui il contratto venne concluso, della simulazione, e quindi partecipe all'accordo simulatorio. (Conf 210/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)