Sez. 4, Sentenza n. 34646 del 10/06/2003 Ud. (dep. 21/08/2003) Rv. 225955 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, DPR n. 309 del 1990 - Applicabilità contemporanea dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. - Esclusione - Fondamento.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., relativa all'attività posta in essere dal soggetto per attenuare le conseguenze del reato, è incompatibile con la contemporanea applicazione, nei reati concernenti gli stupefacenti, dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, da ritenersi circostanza speciale.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)